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Una recente sentenza della Cassazione, precisamente la 4094/2012, ha stabilito che anche in caso di assenza di ricevuta dei bonifici effettuati ai fini della detrazione del 36%, è sufficiente una dichiarazione dell'amministratore di condominio, il quale attesti che i pagamenti sono stati effettuati come dichiarato dall'interessato.

Una volta tanto un vizio di forma pare non giustiziare il cittadino.
Naturalmente è giurisprudenza e non legge. Quindi è bene comunque e sempre conservare minuziosamente le copie dei bonifici ed esibirle laddove richiesto.
 

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