maury

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ciao a tutti volevo condividere con tutti voi alcune riflessioni che ho fatto in merito al seguente articolo

possibile che sono anni che veramente non si fa nulla per agevolare chi acquista la prima casa?????
Chi deve andare al governo per poter fare qualcosa? Topolino???:disappunto::disappunto::disappunto:
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
E' uno specchietto per le allodole il decreto incentivi !!! La procedura di richiesta non è chiara nei tempi e nei modi, viaggiano in internet e sui giornali notizie discordanti ... i :soldi: stanziati sono pochi e verranno favorite di certo le classi A :confuso: ....anzi chi fosse informato e potesse dare info giuste in merito si faccia avanti ...

Art. 3
Acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica
1. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica
di cui alla lettera s) del comma 1 dell'art. 2, per i quali il preliminare di compravendita
sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente è subordinata alla
sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure
fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo.
A tal fine, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di
compravendita, il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la
prenotazione della misura nei confronti del soggetto di cui all'art. 4. La stessa viene
confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini
dell'ottenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di certificazione
energetica.
Entro quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette al predetto soggetto
copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione
 

maury

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Noi abbiamo 1 cantiere in classe energetica A, ovviamente i clienti si non precipitati in agenzia, per non parlare di chi sta rogitando un'altro cantiere in classe B.
Il numero verde è praticamente STACCATO, non risponde nessuno, altre informazioni le stiamo recuperando in giro a caso.

se qualcuno ne sa qualcosa in più è ben accetto
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare

maury

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ci vorrebbe una bella petizione da parte di tutti gli agenti immobiliari al nostro caro governo, un'aiuto concreto al mercato immobiliare........... magari la facciamo partire proprio da immobilio ....:ok:
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Allego un documento dell' ANCE che dà qualche spiegazione in più...

Interessa anche me, perchè ho un intervento in classe A, bello e in prezzo ma invenduto per 2/3...:disappunto:

Chissà se questo potrà dare una mano agli indecisi !:innamorato:

Silvana

Contributi per l’acquisto di immobili ad alta efficienza
energetica
Il decreto legge del 25 marzo 2010, n° 40, all’arti colo 4 ha previsto l’istituzione di un Fondo per
interventi a sostegno della domanda, per particolari settori in crisi, finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.
Per gli immobili ad alta efficienza energetica, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
26 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 79 del 6-4-2010, disciplina le modalità di
erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra, fissando un ammontare dei contributi pari a 60
milioni di euro per l’acquisto di tali immobili, nonché le relative modalità di accesso.
Di seguito si riportano le prime valutazioni sulle modalità applicative del decreto, integrate con
istruzioni operative che il Ministero ha pubblicato sull’apposito sito internet creato per dare
informazioni sugli incentivi messi a disposizione dallo Stato.
In alcuni casi non vi è piena concordanza tra i contenuti del decreto e le istruzioni scaricabili da
internet e, per taluni aspetti, si attendono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero.
Contributo unitario
L’ammontare unitario del contributo è fissato all’articolo 2, comma 1 lettera s, ponendolo in
relazione alla superficie dell’immobile ed al risparmio di energia, rispetto ai limiti di legge, per ciò
che riguarda la climatizzazione invernale.
- Il contributo è pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile, nel limite massimo di 5.000
euro per singolo immobile, nel caso in cui la prestazione energetica sia migliore almeno del
30% rispetto ai valori della Tabella 1.3, di cui all’allegato C n.1, del decreto legislativo 192/05.
- Il contributo è pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile, nel limite massimo di 7.000
euro per singolo immobile, nel caso in cui la prestazione energetica sia migliore almeno del
50% rispetto ai valori della Tabella 1.3, di cui all’allegato C n.1, del decreto legislativo 192/05
Il decreto non esplicita cosa si debba intendere per superficie utile ma, essendo il contributo legato
all’efficienza energetica dell’immobile disciplinata dal d.lgs. 192/05, si ritiene corretto riferirsi alla
definizione di superficie utile contenuta nell’Allegato A, pt.32, del d.lgs 192/05 che recita:
‘‘superficie utile è la superficie netta calpestabile di un edificio” riferita alle sole parti riscaldate. Il
dato della superficie utile è comunque contenuto nell’attestato di certificazione energetica
dell’immobile (v. all. DM 26 giugno 2009 ‘‘Linee Guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici’’).
Per quanto riguarda i valori di energia primaria da conseguire per la climatizzazione invernale, essi
vanno calcolati facendo riferimento alla Tabella 1.3 ‘‘Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010,
per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di
superficie utile interna dell’edificio, espresso in kWh/m2 anno”, relativa agli edifici residenziali,
contenuta nell’Allegato C del d.lgs 192/05.
Certificazione energetica
Il raggiungimento della prestazione energetica richiesta deve essere certificato sulla base delle
procedure fissate dal d.lgs 192/05, da un soggetto accreditato.
Ciò significa che chi procederà alla certificazione, dovrà basarsi sull’intero quadro normativo
delineato dal d.lgs 192/05, comprese le modifiche ed integrazioni apportate dal d.lgs 311/06 e dai
decreti attuativi successivamente pubblicati, con particolare riferimento alle metodologie di calcolo,
alle norme di riferimento, alle caratteristiche dei software utilizzati.
Per quanto riguarda il soggetto che deve rilasciare la certificazione energetica, è bene ricordare
che ad oggi si è ancora in attesa del DPR previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 192/05 che
deve fissare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
Oggi, quindi, occorre riferirsi all’Allegato III del decreto legislativo 115/2008, dove sono indicate le
caratteristiche professionali richieste ai soggetti che devono rilasciare la certificazione energetica.
L’allegato III del D. lgs 115/08 stabilisce che vengano riconosciuti come Soggetti certificatori i
‘‘tecnici abilitati’’, ovvero tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di
società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionisti liberi
od associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all’esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati, egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è
richiesta la competenza.
Deve comunque essere assicurata l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio dei Soggetti
certificatori, tranne che nel caso di tecnici abilitati dipendenti che operino per conto di enti pubblici
o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia.
Resta ancora da chiarire cosa debba intendersi per soggetto “accreditato”. Forse con tale termine
il Ministero intendeva fissare un ulteriore requisito, ovvero che i soggetti, oltre possedere le
caratteristiche professionali fissate dalla legge, operino per enti di certificazione e/o di ispezione
accreditati dall’Ente unico di accreditamento nazionale denominato “Accredia”. Si attendono
chiarimenti da parte del Ministero nei prossimi giorni.
Ulteriori requisiti
Ulteriori requisiti previsti per accedere al contributo: l’immobile deve essere di nuova costruzione
ed acquistato per prima abitazione della famiglia.
Per quanto riguarda il requisito “nuova costruzione”, facendo riferimento alla definizione fornita dal
D. lgs 192/05, esso è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, ovvero dopo l’8 ottobre 2005.
Procedura per accedere al contributo
Occorre che il preliminare di compravendita dell’immobile sia stato stipulato con atto di data certa
successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dopo il 6 aprile 2010, ed il contratto
definitivo di compravendita sia stipulato entro il 31 dicembre 2010.
Nei venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore deve
procedere alla prenotazione del contributo presso il soggetto di cui si avvale il Ministero dello
sviluppo economico che, come risulta dal sito del Ministero dedicato agli incentivi: http//incentivi
2010.sviluppoeconomico.gov.it/, risulta essere Poste Italiane.
Il venditore deve preliminarmente registrarsi contattando il numero verde 800 556 670, fornendo il
codice fiscale, il codice REA e la provincia, il CAP e la località della sede dell’esercizio.
Terminata la registrazione, al venditore sarà assegnato il “Codice identificativo” da usare per le
prenotazioni dei contributi.
A partire dal 15 aprile 2010, il venditore potrà verificare, sempre tramite il numero verde sopra
indicato, la disponibilità delle risorse finanziarie e procedere, se si è nei venti giorni precedenti la
stipula, alla prenotazione del contributo fornendo i seguenti dati:
- Settore di appartenenza del prodotto (immobili ad alta efficienza energetica)
- Tipologia del prodotto (prestazione energetica migliore del 30% o del 50% rispetto ai limiti
fissati dal decreto)
- Superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo (indicata nell’attestato di
certificazione energetica)
- Estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari per il successivo accredito del
contributo)
- Prezzo base (al lordo di IVA)
Al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, deve essere confermata la
prenotazione del contributo e deve essere allegato l’attestato di certificazione energetica, questo ai
soli fini dell’ottenimento dei contributi.
Per l’erogazione del contributo, entro 45 giorni dalla stipula, l’acquirente deve trasmettere a Poste
Italiane la seguente documentazione:
- richiesta di rimborso contenete la ricevuta di registrazione della prenotazione e
l’autodichiarazione firmata in formato Check list dei documenti allegati (compilabile e
scaricabile dal portale)
- copia documento di identità dell’acquirente;
- codice fiscale dell’acquirente;
- dati bancari dell’acquirente;
- copia autentica del contratto definitivo di compravendita, riportante l’indicazione
dell’incentivo, munita degli estremi della registrazione.
Fonte: Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili
 

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