pinafra

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Privato Cittadino
Vorrei rivendere il box auto di pertinenza dell’abitazione prima dei 5 anni e fra tutto ciò che ho letto mi sono rimasti alcuni dubbi.

La percentuale del 9% si calcola sul prezzo-valore indicato in rogito, non bisogna ricalcolare la rendita catastale moltiplicandola per 120 anziché 110 ?

Pagherò il 30% + gli interessi sulla differenza fra il 9% e il 2%, ma
devo aggiungere anche altri 50 euro per spese ipotecarie e 50 per spese catastali?

Considerando che nel rogito è citato un unico prezzo-valore comprendente appartamento e box su che importo l’agenzia delle entrate determina la plusvalenza e il conseguente calcolo dell’IRPEF o dell’imposta sostitutiva del 20%?

Grazie
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Onestamente non so fare i calcoli, però con la rivendita dovrai comunque avvalerti di un notaio (solitamente scelto dalla parte acquirente), quindi potrai chiedere a lui informazioni in merito.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Io ti ricordo solo che se entro un anno dalla rivendita compri un altro box / posto auto e lo metti come pertinenza della prima casa, non devi pagare la differenza di imposte di cui parli.
 

Bagudi

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Ricorda che se hai comprato il garage come pertinenza dell'abitazione con la detrazione fiscale del 36% o 41% non puoi rivenderlo separatamente.
 

pinafra

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Privato Cittadino
Nessuna detrazione all'acquisto, nessuna intenzione di acquistarne un'altro. Volevo solo capire quante tasse dovrei pagare per tenerne conto nel prezzo di vendita
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Ricorda che se hai comprato il garage come pertinenza dell'abitazione con la detrazione fiscale del 36% o 41% non puoi rivenderlo separatamente.

Sulla possibilità di rivendere il box va effettivamente indagata la legge con la quale sono stati costruiti.
A tal fine giova ribadire che sui parcheggi della legge Tognoli incide il Dl Semplificazioni del 2012. In precedenza, sia i parcheggi “Tognoli-privati” sia i parcheggi “Tognoli-pubblici” erano accomunati dalla previsione secondo la quale «essi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli» (articolo 9, comma 5, legge 122/1989). Con il Dl Semplificazioni per i box “Tognoli privati” è previsto che la proprietà dei parcheggi «può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali» a condizione che vi sia una «contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune».
Qualora, invece si tratti di parcheggi “liberi” (spazi auto, box e garage costruiti dopo le unità immobiliari di cui sono pertinenza e non compresi tra i parcheggi Tognoli oppure quelli realizzati in forza di un titolo edilizio rilasciato prima dell’entrata in vigore della “legge ponte” del 1° settembre 1967 o in eccedenza, opportunamente individuata, rispetto ai parametri da questa stessa norma stabiliti), non vi sono vincoli.

FONTE: http://www.immobiliareaurora.it/notiziariofiscale/?p=243
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Non è il mio caso, il mio box non ha nessun vincolo è tranquillamente alienabile

Meglio così! Comunque i conteggi esatti puo' farteli solo uno studio notarile.
Se vuoi puoi chiedere preventivi a più studi notarili, precisando in forma scritta (P.E.C.) che i preventivi dovranno essere gratuiti, altrimenti non sei interessata.
 

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