Non si può rinunciare all’agevolazione della prima casa.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente non può rinunciare all’agevolazione della prima casa una volta conseguita; tale è la situazione che può verificarsi nel caso in cui, acquistata una prima casa, il contribuente intenda acquisirne una successiva di maggior valore senza vendere la precedente.
Tale principio è stato già affermato dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8784/2000, la quale ha chiarito che "non è possibile conseguire l’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, …, previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina (…)". A parere della Suprema Corte, infatti, la dichiarazione di voler fruire del beneficio "non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto".
L'agenzia confonde la rinuncia volontaria con la vendita entro il quinquennio. E' questa che è stata regolata dalla risoluzione del 27 dicembre 2012, n. 112/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sulla perdita dell’agevolazione fiscale correlata all’acquisto della prima casa, quando venduta prima del decorso di 5 anni dal rogito.
Il contribuente che abbia venduto, prima del decorso di un quinquennio dalla data del rogito d’acquisto, un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa non incorre nella decadenza dall’agevolazione, se non compra una nuova abitazione principale entro un anno dalla vendita qualora, entro tale anno, presenti al Fisco un’istanza di rinuncia all’acquisto di una nuova casa.
Si procede al solo recupero della differenza dell’imposta, ma niente sanzione. In tale circostanza il Fisco provvederà a recuperare solo la differenza dell’imposta tra quella calcolata in misura ordinaria e quella pagata in misura agevolata e non applica la sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 27 dicembre 2012, n.112/E.