Vorrei rendervi partecipi tutti quanti di un’esperienza professionale vissuta non molto tempo fa.
Un cliente si recò presso il mio studio dicendo di aver ricevuto un rifiuto ad una richiesta di un finanziamento, nonostante avesse sempre puntualmente onorato gli impegni presi precedentemente.
Effettuate le opportune visure risultava esservi una segnalazione alla CRIF di una “sofferenza”.
Esaminati il contratto e la corrispondenza successiva, verificai che al mio cliente era stato fatto sottoscrivere un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura e lui aderiva sia in qualità di presidente di una cooperativa di lavoro sia in proprio.
Il Garante della Privacy ha stabilito all’art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e di Buona Condotta (Provv. Del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005 n. 23) l’obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò, al verificarsi di ritardi nei pagamenti.
La società finanziaria, aveva effettuato il preavviso solo ed esclusivamente alla cooperativa presso la sua sua sede e non anche al mio cliente, segnalando entrambi. Tramite lettera provai a richiedere la cancellazione della detta segnalazione manifestando la violazione della norma suddetta, ma senza esito.
Proposi un ricorso al Garante che ho vinto, ed ora è in corso una causa diretta al ristoro dei danni patiti dal mio cliente.
Pertanto, quando rifiutano un mutuo ad un vostro cliente, non demordete, chiedete se ha avuto la comunicazione di cui sopra e se non l’ha ricevuta i suoi dati personali son stati trattati in modo illegittimo.
Per qualsiasi chiarimento e per l’esame di casi concreti, sono a disposizione.
Buon lavoro.
Un cliente si recò presso il mio studio dicendo di aver ricevuto un rifiuto ad una richiesta di un finanziamento, nonostante avesse sempre puntualmente onorato gli impegni presi precedentemente.
Effettuate le opportune visure risultava esservi una segnalazione alla CRIF di una “sofferenza”.
Esaminati il contratto e la corrispondenza successiva, verificai che al mio cliente era stato fatto sottoscrivere un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura e lui aderiva sia in qualità di presidente di una cooperativa di lavoro sia in proprio.
Il Garante della Privacy ha stabilito all’art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e di Buona Condotta (Provv. Del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005 n. 23) l’obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò, al verificarsi di ritardi nei pagamenti.
La società finanziaria, aveva effettuato il preavviso solo ed esclusivamente alla cooperativa presso la sua sua sede e non anche al mio cliente, segnalando entrambi. Tramite lettera provai a richiedere la cancellazione della detta segnalazione manifestando la violazione della norma suddetta, ma senza esito.
Proposi un ricorso al Garante che ho vinto, ed ora è in corso una causa diretta al ristoro dei danni patiti dal mio cliente.
Pertanto, quando rifiutano un mutuo ad un vostro cliente, non demordete, chiedete se ha avuto la comunicazione di cui sopra e se non l’ha ricevuta i suoi dati personali son stati trattati in modo illegittimo.
Per qualsiasi chiarimento e per l’esame di casi concreti, sono a disposizione.
Buon lavoro.