Con recente modifica del Testo Unico Bancario soltanto le ipoteche relative a mutui Fondiari potranno essere cancellate ai sensi della Legge 02/04/2007 nr. 40 (Bersani).
Le ipoteche relative a mutui ipotecari verranno cancellate con stipula atto di assenso a cancellazione ipotecaria con intervento notarile.
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Dal Sole24ore del 2 gennaio 2011
Il notaio torna a chiudere l'ipoteca
Da oggi 2 gennaio la cancellazione "semplificata" delle ipoteche (senza atto notarile) è limitata alle ipoteche iscritte a garanzia di mutui "fondiari": è la conseguenza della rivisitazione di questa materia operata prima con il decreto legislativo 141/2010 sul credito al consumo e poi con il decreto correttivo 218/2010.
La semplificazione della cancellazione delle ipoteche venne introdotta con il Dl 7/2007 il quale ha disposto che l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da un qualsiasi "contratto di mutuo", che fosse concesso da un soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita. La banca creditrice deve rilasciare al debitore la quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e poi trasmettere la relativa comunicazione entro 30 giorni alla conservatoria dei registri immobiliari, la quale provvede alla formale cancellazione dell'ipoteca.
Ora, con il Dlgs 218/2010 è stata abrogata la normativa del Dl 70/1988; mentre, con il Dlgs 141/10, la cancellazione ipotecaria semplificata è stata inserita nell'articolo 40-bis del Tub, (Dlgs 385/93). Proprio qui sta il problema, in quanto l'articolo 40-bis è collocato nel Titolo II, Capo VI, Sezione I, intitolata «Credito fondiario e alle opere pubbliche» e questa collocazione non può non essere influente sull'interpretazione della norma e del suo perimetro applicativo. Pertanto, per le estinzioni di mutui non fondiari che interverranno dal 2 gennaio 2011 in avanti, le Conservatorie dovranno rifiutare la richiesta di cancellazione che non sia formulata con atto notarile.
Il 2 gennaio è una data cui si giunge attraverso un tortuoso percorso normativo: il Dlgs 141/210 è entrato in vigore il 3 dicembre 2010 e cioè 90 giorni dopo la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» 207 del 4 settembre 2010, come indicato dall'articolo 6, comma 2 poi sostituito dall'articolo 4, comma 2, del Dlgs 218/2010 (secondo il quale «le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto», inclusa quindi la cancellazione ipotecaria semplificata, «entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione» e quindi il 2 gennaio 2011).
La cancellazione semplificata delle sole ipoteche fondiarie costringe quindi a distinguere i mutui "fondiari" (che comunque dovrebbero essere la maggior parte) dagli altri. Esercizio non facile, anche perché nella prassi spesso ci si imbatte in finanziamenti che si autoproclamano "fondiari" senza averne le caratteristiche. La legge poi è laconica perché (articolo 38, Tub) sancisce che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili». Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia integrano questo concetto affermando che le banche «possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all'80% del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi». Limite che può essere elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente.