si certo.........Penny è insuperabile
Seee...come il tonno Nostromo, quello che si spezza con un grissino!
Posso aggiungere a quanto sopra, per meglio precisare, anche questo: i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e dei valori massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione, per aree omogenee (in sostanza, i canoni sono calmierati sulla soglia minima e massima di fascia).
Riduzioni di canone e speciali condizioni possono essere previste da accordi integrativi di comparto per far fronte a esigenze di particolari categorie di conduttori da parte di compagnie assicurative, enti privatizzati, soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (art. 5 del DM 30 dicembre 2002).
Nel caso di locazione di proprietà individuali (come probabilmente avviene nel caso di specie), gli accordi locali, in genere, non prevedono riduzioni degli importi minimi della tabella: si consiglia di leggere con attenzione quanto prevede l’accordo territoriale del Comune ove è situato l’immobile da locare (le convenzioni locali sono alquanto variegate). Rimanendo in area emiliana, l’accordo del Comune di Bologna prevede, ad esempio, che
il canone possa essere stabilito in misura inferiore a quello derivante dall’applicazione della tariffa minima di fascia solo se previsto da apposite convenzioni; l’accordo del Comune di Modena consente
riduzioni solo nel caso di particolari condizioni di disagio del conduttore e/o di particolari condizioni dell’immobile o ambientali fino al 50%, ma, in questo caso, è richiesta la convalida delle associazioni firmatarie dell’accordo.
Pertanto, nel caso in cui le parti contraenti intendessero uscire dai parametri previsti dagli accordi, si consiglia cautelativamente di rivolgersi alle predette organizzazioni di categoria: l’intervento delle organizzazioni, nella fase della stipula del contratto, benché facoltativa, in tale fattispecie, appare opportuno.
E’ il caso di aggiungere che, sotto il profilo “strettamente” fiscale, la c.d.
minimum tax che ha “catastalizzato” gli affitti (nel senso che la rendita catastale diventa anche la misura della redditività di un immobile), non si applica ai contratti convenzionati (il canone è già, in qualche modo, soggetto ad un controllo preventivo della sua entità da parte degli accordi locali), a patto, però, che il canone di locazione rimanga al di sopra dei valori minimi stabiliti dalle fasce di oscillazione.
Si ritiene, comunque, che difficilmente l’Amministrazione finanziaria attiverà un procedimento di accertamento in caso di denuncia di un imponibile inferiore ai minimi previsti (in particolare, in presenza di contratto registrato e vistato dalle organizzazioni di categoria, imposta di registro assolta e pagamento tracciabile): si tratterebbe, in ogni caso, di presunzione di accertamento, non obbligo di dichiarare un valore minimo e nemmeno di un accertamento automatico, cioè dell’immissione immediata di una cartella se l’affitto è inferiore alle soglie previste.