Sentenza per me doppiamente interessante, non fosse altro che (lo ammetto impunemente) ho sempre evitato di costruire contratti che prevedessero sia una caparra che una clausola penale.
La Cassazione, con ordinanza n. 10541 del 18 aprile 2024, chiarisce che:
a) i due istituti della caparra confirmatoria e della clausola penale sono compatibili;
b) la ritenzione della somma versata a titolo di caparra (quando inadempiente è il promissario acquirente) presuppone l'esercizio (da parte del promittente venditore) del diritto di recesso;
c) l'operatività della clausola penale presuppone invece il mancato esercizio del diritto di recesso e la volontà di ottenere la risoluzione del contratto.
d) la caparra confirmatoria consiste in un anticipato risarcimento del danno;
e) la clausola penale limita la somma risarcibile a quella che le parti individuano al momento della stipula del contratto.
La Cassazione, con ordinanza n. 10541 del 18 aprile 2024, chiarisce che:
a) i due istituti della caparra confirmatoria e della clausola penale sono compatibili;
b) la ritenzione della somma versata a titolo di caparra (quando inadempiente è il promissario acquirente) presuppone l'esercizio (da parte del promittente venditore) del diritto di recesso;
c) l'operatività della clausola penale presuppone invece il mancato esercizio del diritto di recesso e la volontà di ottenere la risoluzione del contratto.
d) la caparra confirmatoria consiste in un anticipato risarcimento del danno;
e) la clausola penale limita la somma risarcibile a quella che le parti individuano al momento della stipula del contratto.