In verità una norma specifica non c'è (oltre all'art. 1759 c.c.). Tuttavia vi sono diverse sentenze che, per analogia, ritengono responsabile il mediatore nel caso in cui questi non abbia verificato alcuni aspetti legati alla compravendita che avrebbe dovuto conoscere tenendo conto della media diligenza a lui richiesta.
In tema di intermediazione immobiliare il mediatore che sia a conoscenza di fatti ed eventi pregiudievoli per il buon fine dell'affare, ha l'onere di comunicarlo alle parti al fine di garantire la sicurezza dell'affare e della sua conclusione. La norma dettata a tal riguardo dall'art. 1759 c.c., va letta in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c. che, in virtù della natura professionale dell'attività prestata, ne subordinano l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, alla ricorrenza di specifici requisiti di cultura e competenza condizionando all'iscrizione il diritto al compenso. Sul mediatore grava l'obbligo della corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, nell'ambito del quale rientra sia l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza, sia il divieto di fornire informazioni non veritiere ovvero relative a circostanze delle quali non abbia consapevolezza o non abbia controllato personalmente.
Trib. Palermo, Sez. III, 12/04/2011
In tema di responsabilità del mediatore, la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione. (Cassa e decide nel merito, App. Torino, 19/10/2005)
Cass. civ., Sez. III, 16/07/2010, n. 16623
In tema di mediazione, la responsabilità del mediatore ex art. 1759 c.c. per violazione dell'obbligo di informazione si estende anche alle circostanze che sebbene non conosciute dal mediatore, lo stesso avrebbe dovuto conoscere o per espresso incarico del cliente o perché rientranti nel contenuto della prestazione che il mediatore usualmente si impegna a svolgere in favore del cliente, quale può essere, appunto, la circostanza del carattere abusivo dell'immobile proposto in acquisto.
Trib. Salerno, Sez. II, 06/04/2010
L’obbligo del mediatore di comunicare alle parti ex art. 1759 c.c., le circostanze a lui note o conoscibili che possono influire sulla conclusione del contratto non è limitato solo a quelle che influiscono sul consenso ma si estende anche ad altre circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere quel contratto secondo condizioni diverse.
Trib. Genova, Sez. III, 15/02/2010
Il mediatore tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà un mandato), ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile. Tra queste ultime rientrano necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull'insolvenza di una delle parti, sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, sull'esistenza di prelazioni od opzioni concernenti il bene oggetto della mediazione. (Rigetta, App. Firenze, 22/04/2005)
Cass. civ., Sez. III, 14/07/2009, n. 16382