Agenzia del Territorio soggetta alle norme sulla concorrenza sleale - Stop a visure troppo costose
Sentenza della Corte di Cassazione del 13/7/2012 depositata in cancelleria il 9/10/2012 n. 170164/2012.
Riassunto della sentenza:
L’Agenzia del territorio non può commettere abuso di posizione dominante sul trattamento telematico dei dati, in quanto sottoposta alle norme sulla concorrenza sleale al pari delle imprese private.
Nell'ambito della concorrenza sleale la nozione d'impresa ricomprende, qualsiasi soggetto esercitante in modo organizzato e durevole un'attività economica sul mercato, al di là del relativo status giuridico, e della definizione che di essa danno i singoli ordinamenti nazionali. Ne consegue che l'Agenzia del territorio -sebbene ai sensi della L. n. 311 del 2004 sia un ente pubblico affidatario di compiti d'interesse generale relativi alla formazione, conservazione e gestione dei pubblici registri ipotecari e catastali- e soggetta alla disciplina antimonopolistica in ordine al mercato dell'utilizzazione economica delle informazioni commerciali, tratte dalla consultazione di detti registri.
http://www.petizioni24.com/nuovi_tributi_per_vecchi_servizi
La sentenza è particolarmente importante in questo momento in cui tutti gli operatori del mercato immobiliare, E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni per prima richiedono al governo di rivedere e annullare le disposizioni normative che rendono onerosi gli accessi alle informazioni che per definizione sono pubbliche e che un mercato moderno che vuole crescere deve rendere disponibili a tutti senza nessun ostacolo.
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L’Agenzia del territorio non può commettere abuso di posizione dominante sul trattamento telematico dei dati, in quanto sottoposta alle norme sulla concorrenza sleale al pari delle imprese private.
Nell'ambito della concorrenza sleale la nozione d'impresa ricomprende, qualsiasi soggetto esercitante in modo organizzato e durevole un'attività economica sul mercato, al di là del relativo status giuridico, e della definizione che di essa danno i singoli ordinamenti nazionali. Ne consegue che l'Agenzia del territorio -sebbene ai sensi della L. n. 311 del 2004 sia un ente pubblico affidatario di compiti d'interesse generale relativi alla formazione, conservazione e gestione dei pubblici registri ipotecari e catastali- e soggetta alla disciplina antimonopolistica in ordine al mercato dell'utilizzazione economica delle informazioni commerciali, tratte dalla consultazione di detti registri.
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