cafelab

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Cassazione: i regolamenti condominiali contrattuali possono limitare la destinazione d'uso dell'immobile di proprietà del condomino
I sottotetti non possono essere trasformati in mansarde se non c'è l'ok dell'assemblea condominiale che permette il cambio della destinazione d'uso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24125 del 24 ottobre 2013, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da alcuni condomini contro la decisione dei giudici di merito di consentire agli acquirenti di un sottotetto, adibito a stenditoio-magazzino, di trasformarlo in una mansarda con destinazione abitativa.

IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE PUÒ VIETARE LE MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D'USO.
Secondo i giudici della suprema Corte “le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione d'uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini”.
Nella sentenza depositata ieri, la Cassazione ha precisato che la destinazione d'uso di un immobile si identifica con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e non con l'utilizzo che ne fa in concreto il soggetto che lo impiega.
La nozione di “uso” rilevante dal punto di vista urbanistico è infatti ancorata alla tipologia strutturale dell'immobile, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto agli atti autorizzatori e/o pianificatori.

http://goo.gl/i6ScsW
 

lucacerniglia

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve a tutti,
Non ho letto la sentenza chiaramente e non sono un tecnico ma secondo me il divieto da parte del condominio può verificarsi solo se questo e' già presente nel regolamento di condominio contrattuale. In quel caso, se io compro l'immobile e accetto, come di regola, il regolamento, allora sarò vincolato e se compro una soffitta non potrò cambiare la destinazione d'uso senza il consenso del condominio. Ma se io sono condomino e nel regolamento questo divieto non c'è, allora l'assemblea non può impedirlo. Dovrebbe essere inserito ex novo il divieto nel regolamento ma essendo contrattuale questo deve essere approvato all'unanimità e non credo che l'interessato voti contro se stesso. Anche perché solo il regolamento contrattale può limitare l'uso della proprietà privata, mentre il regolamento NON contrattuale non può vietarlo.
Che dite?
Saluti
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Alla faccia della certezza, un collegio giudicante ti approva, un'altro te lo vieta, siamo proprio un paese di burattini ciao
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Salve a tutti,
Non ho letto la sentenza chiaramente e non sono un tecnico ma secondo me il divieto da parte del condominio può verificarsi solo se questo e' già presente nel regolamento di condominio contrattuale. In quel caso, se io compro l'immobile e accetto, come di regola, il regolamento, allora sarò vincolato e se compro una soffitta non potrò cambiare la destinazione d'uso senza il consenso del condominio. Ma se io sono condomino e nel regolamento questo divieto non c'è, allora l'assemblea non può impedirlo. Dovrebbe essere inserito ex novo il divieto nel regolamento ma essendo contrattuale questo deve essere approvato all'unanimità e non credo che l'interessato voti contro se stesso. Anche perché solo il regolamento contrattale può limitare l'uso della proprietà privata, mentre il regolamento NON contrattuale non può vietarlo.
Che dite?
Saluti
Direi che concordo.E inoltre aggiungo che per valere verso terzi deve essere trascritto per quel che riguarda le limitazioni poste alle singole proprietà. Quindi perche' vincoli i proprietari che subentrano a quello che ha approvato il regolamento deve anche essere trascritto.
 

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