Cassazione: i regolamenti condominiali contrattuali possono limitare la destinazione d'uso dell'immobile di proprietà del condomino
I sottotetti non possono essere trasformati in mansarde se non c'è l'ok dell'assemblea condominiale che permette il cambio della destinazione d'uso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24125 del 24 ottobre 2013, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da alcuni condomini contro la decisione dei giudici di merito di consentire agli acquirenti di un sottotetto, adibito a stenditoio-magazzino, di trasformarlo in una mansarda con destinazione abitativa.
IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE PUÒ VIETARE LE MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D'USO.
Secondo i giudici della suprema Corte “le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione d'uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini”.
Nella sentenza depositata ieri, la Cassazione ha precisato che la destinazione d'uso di un immobile si identifica con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e non con l'utilizzo che ne fa in concreto il soggetto che lo impiega.
La nozione di “uso” rilevante dal punto di vista urbanistico è infatti ancorata alla tipologia strutturale dell'immobile, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto agli atti autorizzatori e/o pianificatori.
http://goo.gl/i6ScsW
I sottotetti non possono essere trasformati in mansarde se non c'è l'ok dell'assemblea condominiale che permette il cambio della destinazione d'uso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24125 del 24 ottobre 2013, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da alcuni condomini contro la decisione dei giudici di merito di consentire agli acquirenti di un sottotetto, adibito a stenditoio-magazzino, di trasformarlo in una mansarda con destinazione abitativa.
IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE PUÒ VIETARE LE MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D'USO.
Secondo i giudici della suprema Corte “le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione d'uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini”.
Nella sentenza depositata ieri, la Cassazione ha precisato che la destinazione d'uso di un immobile si identifica con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e non con l'utilizzo che ne fa in concreto il soggetto che lo impiega.
La nozione di “uso” rilevante dal punto di vista urbanistico è infatti ancorata alla tipologia strutturale dell'immobile, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto agli atti autorizzatori e/o pianificatori.
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