Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 16648 dell'11 Giugno 2013. La responsabilità per inadempimento o non corretto adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., non può essere addebitato dal giudice di merito ad entrambe le parti, ma solo alla parte il cui comportamento lesivo si ritiene sia stato il prevalente. Lo ha statuito la Cassazione Civile nella sentenza in oggetto.
In primo grado i promissari acquirenti di un immobile abitativo hanno citato in giudizio la società venditrice richiedendo la risoluzione del contratto per vizi di costruzione i quali avrebbero impedito regolare rilascio del certificato di agibilità. La società convenuta denunciava a sua volta inadempimento degli attori, i quali non avrebbero provveduto al versamento delle somme pattuite, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento. In primo grado il Tribunale rigettava entrambe le domande; impugnata da entrambi i soggetti, in appello il giudice accoglieva al contrario entrambe le istanze e dichiarava risolto il contratto nei confronti di entrambe le parti. Il giudice d'appello motivava la sua decisione sulla base della gravità dell'inadempimento riscontrato a carico di tutti e due i soggetti impugnanti. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i promissari acquirenti.
La Suprema Corte ricorda quale sia l'importante criterio alla base della decisione di tali tipi di controversie: "nei contratti a prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, (...) il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti che, al di là del pur necessario riferimento dell'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità (...) in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplendi non est adimplendum". Se dunque è possibile un accertamento negativo di entrambe le domande proposte, analogamente non è ammissibile condanna reciproca a carico di entrambi i soggetti. Ciò proprio perché "la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte".
Sulla base dei principi sopra esposti, la Cassazione cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d'Appello, la quale dovrà decidere uniformandosi agli stessi.
Fonte: (StudioCataldi.it)
In primo grado i promissari acquirenti di un immobile abitativo hanno citato in giudizio la società venditrice richiedendo la risoluzione del contratto per vizi di costruzione i quali avrebbero impedito regolare rilascio del certificato di agibilità. La società convenuta denunciava a sua volta inadempimento degli attori, i quali non avrebbero provveduto al versamento delle somme pattuite, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento. In primo grado il Tribunale rigettava entrambe le domande; impugnata da entrambi i soggetti, in appello il giudice accoglieva al contrario entrambe le istanze e dichiarava risolto il contratto nei confronti di entrambe le parti. Il giudice d'appello motivava la sua decisione sulla base della gravità dell'inadempimento riscontrato a carico di tutti e due i soggetti impugnanti. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i promissari acquirenti.
La Suprema Corte ricorda quale sia l'importante criterio alla base della decisione di tali tipi di controversie: "nei contratti a prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, (...) il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti che, al di là del pur necessario riferimento dell'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità (...) in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplendi non est adimplendum". Se dunque è possibile un accertamento negativo di entrambe le domande proposte, analogamente non è ammissibile condanna reciproca a carico di entrambi i soggetti. Ciò proprio perché "la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte".
Sulla base dei principi sopra esposti, la Cassazione cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d'Appello, la quale dovrà decidere uniformandosi agli stessi.
Fonte: (StudioCataldi.it)