Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 12250 del 20 Maggio 2013. In tema di locazione di immobili ad uso abitativo (di cui alla legge 431/1998) l'ordinamento prevede espressamente i casi in cui il locatore può legittimamente negare il rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza (art. 3 legge sopra citata). Tra questi si annovera la lettera e) che testualmente riporta "quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso". La legge impone in capo al locatore, al momento del diniego del rinnovo, il possesso di "concessione di autorizzazione edilizia".
Il locatario contesta tuttavia che nelle motivazioni notificate da parte del locatore siano previsti nel dettaglio i lavori edilizi resisi necessari, adducendo che non sarebbe sufficiente la mera presentazione di dichiarazione di inizio attività. La Corte statuisce tuttavia come entro l'enunciato normativo (autorizzazione edilizia) siano compresi certamente la dichiarazione di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività, ed in genere tutti quei provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa urbanistica vigente. Il mancato rinnovo da parte del locatore deve quindi ritenersi pienamente legittimo.
Rigettando il ricorso, conclude come sia in ogni caso onere del ricorrente indicare espressamente i motivi per i quali il provvedimento di diniego di rinnovo del contratto sarebbe affetto da vizio di motivazione. Afferma infatti la Suprema Corte che "esso non indica i motivi per i quali sarebbe errata la qualificazione dei lavori, né prospetta come essi andavano invece qualificati e quali conseguenze avrebbe avuto sulla decisione tale diversa qualificazione".
Fonte: (StudioCataldi.it)
Il locatario contesta tuttavia che nelle motivazioni notificate da parte del locatore siano previsti nel dettaglio i lavori edilizi resisi necessari, adducendo che non sarebbe sufficiente la mera presentazione di dichiarazione di inizio attività. La Corte statuisce tuttavia come entro l'enunciato normativo (autorizzazione edilizia) siano compresi certamente la dichiarazione di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività, ed in genere tutti quei provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa urbanistica vigente. Il mancato rinnovo da parte del locatore deve quindi ritenersi pienamente legittimo.
Rigettando il ricorso, conclude come sia in ogni caso onere del ricorrente indicare espressamente i motivi per i quali il provvedimento di diniego di rinnovo del contratto sarebbe affetto da vizio di motivazione. Afferma infatti la Suprema Corte che "esso non indica i motivi per i quali sarebbe errata la qualificazione dei lavori, né prospetta come essi andavano invece qualificati e quali conseguenze avrebbe avuto sulla decisione tale diversa qualificazione".
Fonte: (StudioCataldi.it)