F

fiorente

Ospite
Serve un po' di chiarezza: il padre fa una donazione (con esonero da collazione e senza intaccare le legittime degli altri coeredi) nel 2001 ad un figlio, consistente in un bene immobiliare costruito (solo al grezzo), in seguito ad abbattimento nel 1993 di porzioni di edifici vetusti appartenenti al donante (padre) in larga parte, e abbattendo anche una porzione minore di un bene acquistato nell'84 quest'ultimo in comunione dei beni con la madre; la madre stessa pre-muore al padre nel '98 mentre il padre donante muore nel 2003. La cassazione n.5069 del 2016 afferma che la donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa a meno che non viene indicato nell'atto del notaio che c'era una porzione caduta in successione ...... , Gli altri tre coeredi, sulla base di tale cassazione impugnano la donazione chiedendone tramite il tribunale l'annullamento e la divisione -successione ereditaria; vale a dire che è da annullare la donazione perché non poteva essere fatta dato che veniva donato l'immobile che includeva una porzione (tra l'altro abbattuta), che era andata in successione quindi, non nella disponibilità del padre donante?
PS: (mai fatta la successione della madre da nessuno).
gli altri tre figli e unici eredi, avevano intentato altra divisione ereditaria giudiziaria chiedendo la riduzione della donazione per lesione delle legittime e ciò subito alla morte del padre; tale causa nel 2016 si è conclusa poiché non più portata avanti dagli avvocati e attori e con sentenza di disposizione di eseguire le successioni. Si può intentare una causa-divisione ereditaria con questa scansione temporale?
 

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