Sentenza n. 21569 del 26 ottobre 2016
Le stime dell’Omi (Osservatorio del mercato immobiliare), quali meri valori presuntivi indiziari, non sono sufficienti a determinare una valutazione dell'immobile da parte dell'Agenzia tributaria e una conseguente richiesta di maggiori imposte da versare per la compravendita dello stesso.
Per essere considerate attendibili devono essere accompagnate da altri elementi probatori. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21569, depositata il 26 ottobre 2016.
I fatti
La Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato avviso di rettifica di maggior valore e liquidazione di maggior imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativo a un atto di compravendita di un locale.
Secondo il contribuente, l’accertamento in questione era stato condotto sulla base dei dati emergenti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, a suo dire non adeguati e congrui ai fini della valutazione dell’immobile acquistato.
La Suprema Corte ha dato ragione al contribuente e ha fatto sapere che le quotazioni Omi, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, non costituiscono fonte tipica di prova, ma mero strumento di ausilio e indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa.
Sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a condurre indicazioni di valori di larga massima. Con la sentenza n. 21569 del 26 ottobre 2016 è stato così annullato l’accertamento opposto.
Imposta registro, Cassazione: “Stime Omi non sufficienti a determinare la valutazione dell'immobile”
Le stime dell’Omi (Osservatorio del mercato immobiliare), quali meri valori presuntivi indiziari, non sono sufficienti a determinare una valutazione dell'immobile da parte dell'Agenzia tributaria e una conseguente richiesta di maggiori imposte da versare per la compravendita dello stesso.
Per essere considerate attendibili devono essere accompagnate da altri elementi probatori. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21569, depositata il 26 ottobre 2016.
I fatti
La Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato avviso di rettifica di maggior valore e liquidazione di maggior imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativo a un atto di compravendita di un locale.
Secondo il contribuente, l’accertamento in questione era stato condotto sulla base dei dati emergenti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, a suo dire non adeguati e congrui ai fini della valutazione dell’immobile acquistato.
La Suprema Corte ha dato ragione al contribuente e ha fatto sapere che le quotazioni Omi, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, non costituiscono fonte tipica di prova, ma mero strumento di ausilio e indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa.
Sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a condurre indicazioni di valori di larga massima. Con la sentenza n. 21569 del 26 ottobre 2016 è stato così annullato l’accertamento opposto.
Imposta registro, Cassazione: “Stime Omi non sufficienti a determinare la valutazione dell'immobile”