La Cassazione non ammette forme di punizione esemplare, come quelle di "pubblica gogna", che consistono nel rendere noti i nomi di eventuali morosi. Tanto più se per farlo si pensa bene di affiggere un cartello (minatorio) visibile a chiunque varchi la soglia del portone condominiale, estranei al condominio inclusi.
Il rischio per l'amministratore è quello di incappare in una bella sanzione per reato di diffamazione.
La Quinta sezione penale della Cassazione ha infatti convalidato una condanna, del Tribunale di Messina, per diffamazione nei confronti di un amministratore condominiale , Pietro A., ritenuto colpevole di avere offeso la reputazione di un condomino. L'amministratore aveva appeso, nella bacheca degli avvisi condominiali, una nota in cui minacciava l'imminente distacco della fornitura idrica, per via della presunta "persistenza del debito" di alcuni condomini, i cui nomi erano elencati chiaramente.
Secondo gli ermellini "integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, qualora sia affisso in un luogo accessibile non gia' ai soli condomini dell'edificio per i quali puo' sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti".
I giudici della Suprema Corte fanno anche notare che "se davvero la prospettiva dell'amministratore fosse stata quella dell'informazione celere rispetto all'imminente interruzione del servizio, attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell'informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l'identità dei condomini morosi".
Fonte: (StudioCataldi.it)
Il rischio per l'amministratore è quello di incappare in una bella sanzione per reato di diffamazione.
La Quinta sezione penale della Cassazione ha infatti convalidato una condanna, del Tribunale di Messina, per diffamazione nei confronti di un amministratore condominiale , Pietro A., ritenuto colpevole di avere offeso la reputazione di un condomino. L'amministratore aveva appeso, nella bacheca degli avvisi condominiali, una nota in cui minacciava l'imminente distacco della fornitura idrica, per via della presunta "persistenza del debito" di alcuni condomini, i cui nomi erano elencati chiaramente.
Secondo gli ermellini "integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, qualora sia affisso in un luogo accessibile non gia' ai soli condomini dell'edificio per i quali puo' sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti".
I giudici della Suprema Corte fanno anche notare che "se davvero la prospettiva dell'amministratore fosse stata quella dell'informazione celere rispetto all'imminente interruzione del servizio, attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell'informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l'identità dei condomini morosi".
Fonte: (StudioCataldi.it)