L’opzione deve essere effettuata entro il termine di versamento dell’imposta di registro (che non andrà versata), utilizzando unicamente il modello 69 (l’opzione ti vincola per la durata del residuo periodo di contratto). Nel Quadro A:
* DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO: indica la data di inizio dell’annualità in cui opti per la cedolare;
* TIPOLOGIA DELL’ATTO: indica OPZIONE CEDOLARE + gli estremi identificativi dell’atto (codice ufficio, serie, numero e anno);
* ADEMPIMENTO: non barrare alcuna casella.
Nel quadro F, nella casella OPZIONE CEDOLARE, indica SI’.
L’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n°23/2011, prevede quale unico mezzo per effettuare la comunicazione preventiva circa la volontà di optare per la cedolare secca e di rinunciare all’adeguamento del canone all’ISTAT (sempre che il tuo contratto lo preveda) la lettera raccomandata. La spedizione della lettera raccomandata (che deve essere preventiva all’opzione: perciò, nell’individuare il termine entro il quale effettuare tale comunicazione, considera in che momento scade il termine per effettuare l’opzione e i tempi postali), secondo la medesima previsione di legge, è obbligatoria, pena la nullità dell’opzione.
Qualora tu applichi per la prima volta la cedolare secca, avendo in precedenza assoggettato ordinariamente ad IRPEF il reddito da locazione, l’acconto per la cedolare non sarà dovuto: quindi, in relazione all’anno 2013, a decorrere dal quale tu eserciti l’opzione per l’imposta sostitutiva, non sussiste l’obbligo di provvedere al supposto adempimento, nel caso in cui i canoni dell’anno 2012 abbiano concorso alla formazione dell’imponibile complessivo ai fini IRPEF. A tal proposito, infatti, si rende applicabile la regola generale prevista al paragrafo 7.2 del Provvedimento Agenzia delle Entrate, 7 aprile 2011 (in senso conforme Agenzia delle Entrate, circolare n°20/E/2012, pag. 7).