Provo a ricapitolare.
Il decreto istitutivo della cedolare del 14 marzo 2011 sembrava prevedere un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione al conduttore che riguardava sia i contratti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto che i nuovi contratti stipulati in una fase successiva: in altri termini, l'obbligo di preventiva comunicazione al conduttore sembrava riguardare anche i contratti stipulati in vigenza del nuovo regime sostitutivo, con riferimento ai quali il locatore eserciti l'opzione in sede di registrazione di contratto. L'art. 3, co. 11, dispone, infatti, che "l'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo".
Tale obbligo veniva ribadito poco dopo, nel Provvedimento Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 (par. 1.5).
Sembrava tutto chiaro, cristallino, fino a quando, il 1° giugno 2011 d.C., l'imperatore Caio Attilio Befera emanava il famoso editto n°26/E, per spiegare al volgo, impegnato (tra qualche ulcera di sofferenza) sul fronte della Cedolare Secca, che "per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione".
Tutto chiaro? No. La circostanza che i contratti transitori e per studenti universitari di durata inferiore all'anno - per i quali, peraltro, non è configurabile un aggiornamento del canone - non indichino alcuna clausola di adeguamento automatico, sembra non esonerare il locatore dall'obbligo di effettuare la comunicazione postale al conduttore, in forza del fatto che la circolare del 1° giugno consente di non inviare la raccomandata solo solo se il contratto esclude espressamente qualsiasi possibilità di aggiornamento del canone. Al momento - in attesa di sviluppi (è atteso un nuovo editto al riguardo del divino imperatore) - l'espressione generica "contratti di locazione" lascia pensare che l'invio della raccomandata, anche per questo tipo di contratti, sia necessario.