dennyitaly

Membro Attivo
Agente Immobiliare
buongiorno, mi trovo con un dilemma... nella vendita di un capannone con destinazione industriale ed in disuso da qualche anno, il perito della banca incaricato dal compratore mi richiede il certificato di agibilità oppure la S.C.A Segnalazione Certificata Agibilità. Ora ho spiegato al perito che tale documento non puo essere prodotto dal venditore in quanto il manufatto è urbanisticamente completo di tutta la documentazione ma fin dai tempi della sua costruzione (anni 70) non ha mai ottenuto questa certificazione in quanto all'epoca non era richiesta. Vengo al dunque... oggi non si possono certificare impianti che lo rendono agibile proprio perche trattasi di capannone parzialmente da ristrutturare quindi quale tecnico garantirebbe per qualcosa di obsoleto ? Chiedo ai piu esperti se a qualcuno è mai capitato di imbattersi in questa problematica e se ne uscito con una qualche soluzione... grazie.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Ciao parlo da collega e non da tecnico ma con un pochino di esperienza.
Sicuramente interverrà qualche tecnico che ti chiarirà meglio.

quale tecnico garantirebbe per qualcosa di obsoleto ?
Questo è il problema oltre ad essere un immobile del 70 prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90, non è ammissibile nemmeno la dichiarazione di conformità redatta da un tecnico impiantista....

Credo e ribadisco credo ... che l'unica possibile soluzione sia far fare, il minimo sindacale, dei lavori di ammodernamento dell'impianto anche parziali per ottenere una dichiarazione di conformità intesa come manutenzione straordinaria.

il perito della banca incaricato dal compratore mi richiede il certificato di agibilità oppure la S.C.A Segnalazione Certificata Agibilità.

Ritornando a bomba sulla richiesta ci sarebbe da dire che la cosa migliore sarebbe quella di far ragionare il perito sul fatto che non sussiste, alcuna previsione che preveda un obbligo di richiedere e consegnare il certificato di agibilità per le vecchie costruzioni che non siano state oggetto di interventi successivi alla entrata in vigore della riforma de 30 giugno 2003, o quantomeno la mancanza della certificazione non inficii la compravendita del capannone da ristrutturare, anche perchè lo stato conservativo verrà anche considerato ai fini del valore di perizia attribuito nonchè al prezzo convenuto ed accettato della compravendita.
 

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