C

clas

Ospite
Salve!
Volevo un vostro parere
E' leggittima richiesta pervenuta dal acquirente dopo qualche mese dal rogito di metterli a norma gli impianti se l'atto notarile riporta "immobile nello stato di fatto" e nella proposta è specificato "impianti nello stato di fatto in quale si trovano"?
Grazie
 

Architetto

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semplice, se il rogito è stato emesso ed è stato registrato, ed inoltre se riporta la dicitura che hai indicato allora no...nessuna modifica algi impianti perchè ha acquisito l'immobile nello stato in cui si trova...è pur vero che in ogni caso l'immobile doveva essere dotato di tutte le certificazioni necessarie ai sensi del DM 37/08.
 

Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Salve!
Volevo un vostro parere
E' leggittima richiesta pervenuta dal acquirente dopo qualche mese dal rogito di metterli a norma gli impianti se l'atto notarile riporta "immobile nello stato di fatto" e nella proposta è specificato "impianti nello stato di fatto in quale si trovano"?Grazie

Assolutamente no.
 
C

clas

Ospite
semplice, se il rogito è stato emesso ed è stato registrato, ed inoltre se riporta la dicitura che hai indicato allora no...nessuna modifica algi impianti perchè ha acquisito l'immobile nello stato in cui si trova...è pur vero che in ogni caso l'immobile doveva essere dotato di tutte le certificazioni necessarie ai sensi del DM 37/08.

Quindi anche se immobile doveva essere dotato, ma nessuno me le aveva chieste prima del rogito, il rogito è stato firmato con la "nello stato di fatto" .... quindi sono in una botte di ferro?
Oltre al classico libretto della caldaia nulla dovuto più al acquirente?
 

Architetto

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mi spiace, ma per gli impianti ti rammento che esiste il DM 37/08 (ex Legge 46/90), oltre alla certificazione energetica... se poi a Parma non è così allora.. no comment..ma alcuni documenti sono dovuti, se poi nessuno si accorge e lo fa presente (compreso il notaio), allora una volta che il rogito è stato registrato, si ritorna a quello che ho detto inzialmente...non si deve nulla...
 
C

clas

Ospite
Il discorso vale anche per il certificato sull'agibilita? se non è stato richiesto prima del rogito e se nel rogito non è stato scritto che sono obbligata a fornirlo, non devo più nulla a nessuno? Grazie
 

Umberto Granducato

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mi spiace, ma per gli impianti ti rammento che esiste il DM 37/08 (ex Legge 46/90), oltre alla certificazione energetica... se poi a Parma non è così allora.. no comment..ma alcuni documenti sono dovuti, se poi nessuno si accorge e lo fa presente (compreso il notaio), allora una volta che il rogito è stato registrato, si ritorna a quello che ho detto inzialmente...non si deve nulla...

La certificazione degli impianti NON è necessaria per il rogito. Gli impianti possono essere a norma, ma senza certificati.
A Parma come nel resto d'italia.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
convinto di quello che affermi... ma non sono d'accordo, altrimenti non capisco perchè si parla tanto di certificazione impianti e poi senti dire che gli impianti possono essere a norma ma senza certificati... mi sembra un po' un controsenso...conunque se lo dici tu...ti lascio nella tua convinzione, anche non sono d'accordo, perchè la norma bisogna saperla interpretare...
 

Umberto Granducato

Fondatore
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poi senti dire che gli impianti possono essere a norma ma senza certificati

Esatto. Secondo te tutti gli impianti non certificati sono fuori norma??? :shock:

perchè la norma bisogna saperla interpretare

Le norme vanno rispettate non interpretate: gli impianti fatti o rifatti dopo una tale data (che vedi nella legge citata da te), devono essere dotati di relativo certificato di conformità che comunque non va obbligatoriamente presentato a rogito. per quali appartamenti degli anni 60,70,80 è obbligatoria la dotazione del certificato di conformità?

Esempio:
GLI IMPIANTI ELETTRICI “CIVILI” REALIZZATI PRIMA DEL 13/03/90 (PRE L. 46/90) (art. 6)
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/90 (pre L. 46/90) si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine
dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
 

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