Ho difficoltà a recuperare delle sentenze di giurisprudenza sull'argomento, e vorrei chiedere uan vostra interprtazione circa l'inquadramento giuridico della fattispecie
"sospensione da parte del locatore delle utenze intestate a lui medesimo", in due diverse situazioni:
+fine contratto, con inquilino ancora presente
+contratto in essere con inquilino moroso
Nel primo caso, vorrei proporre come tesi il fatto che il sopraggiunto termine col contratto locatizio, liberi il locatore dall'obbligo di fornire dopo la scadenza del contratto, con la conseguente liceità dell'azione sia sotto il profilo civile che penale. La cessazione dell'obbligo contrattuale, libera dal corrispondente obbligo di fornitura dei servizi; pur mantenendo il conduttore il possesso (sine titulo) del bene, può cessare la somministrazione dei servizi di cui è cessato il contratto.
nel secondo caso (morosità e sospensione della fornitura elettrica), vorrei proporre a sostegno di tale azione, il fatto che ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.(inadimplenti non est adimplendum) Di fronte all'inadempiente moroso, il localtore non effettua la sua fornitura di energia.
In subordine, in ciascuna delle due fattiscpecie, volevo proporvi una valutazione circa l'inserimento di una clausola (vessatoria?) con cui si autorizzi la sospensione delle utenze anzidette, in caso di morosità e cessata locazione.
Sarei veramente interessato a conoscere se nelle fattispecie citate, fossero giunti in cassazione casi simili.
Cordialmente,
"sospensione da parte del locatore delle utenze intestate a lui medesimo", in due diverse situazioni:
+fine contratto, con inquilino ancora presente
+contratto in essere con inquilino moroso
Nel primo caso, vorrei proporre come tesi il fatto che il sopraggiunto termine col contratto locatizio, liberi il locatore dall'obbligo di fornire dopo la scadenza del contratto, con la conseguente liceità dell'azione sia sotto il profilo civile che penale. La cessazione dell'obbligo contrattuale, libera dal corrispondente obbligo di fornitura dei servizi; pur mantenendo il conduttore il possesso (sine titulo) del bene, può cessare la somministrazione dei servizi di cui è cessato il contratto.
nel secondo caso (morosità e sospensione della fornitura elettrica), vorrei proporre a sostegno di tale azione, il fatto che ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.(inadimplenti non est adimplendum) Di fronte all'inadempiente moroso, il localtore non effettua la sua fornitura di energia.
In subordine, in ciascuna delle due fattiscpecie, volevo proporvi una valutazione circa l'inserimento di una clausola (vessatoria?) con cui si autorizzi la sospensione delle utenze anzidette, in caso di morosità e cessata locazione.
Sarei veramente interessato a conoscere se nelle fattispecie citate, fossero giunti in cassazione casi simili.
Cordialmente,