Umberto Granducato

Fondatore
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Agente Immobiliare
La surroga (c.d. “portabilità del mutuo”) è l’istituto con il quale il mutuatario (debitore) trasferisce il proprio mutuo ipotecario dall’originario istituto bancario ad uno nuovo, senza oneri e costi aggiuntivi e senza necessità del consenso della banca originaria, cioè della banca che si intende cambiare.
Si tratta di un contratto di mutuo regolato dal legislatore con lo scopo di consentire al mutuatario la scelta di un nuovo istituto di credito con cui concordare condizioni più favorevoli.

COME FUNZIONA OGGI LA SURROGA O PORTABILITÀ DEL MUTUO?

La “sostituzione” del mutuo non comporta la cancellazione della vecchia ipoteca con conseguente nuova iscrizione ipotecaria perché con la surrogazione si assiste ad una sorta di “successione” della nuova Banca, in luogo della precedente, nella garanzia ipotecaria preesistente che, quindi, permane e non deve essere cancellata.
Si ricorda che la surroga è un mutuo di scopo, quindi viene concessa solo per un importo esattamente uguale al capitale residuo del vecchio mutuo(aggiornato alla data della stipula) ), mentre le condizioni (ad esempio durata e tasso), possono radicalmente cambiare. La giurisprudenza di merito ha confermato che la surrogazione sussiste solo se la somma erogata e il debito residuo, corrispondono.


I DIVERSI TIPI DI SURROGA

L’atto di surroga può essere di due tipi: trilaterale o bilaterale.


La surroga trilaterale prevede l’intervento in atto:

- della Banca originaria (“Banca surrogata”),

- della nuova Banca (“Banca surrogante”),

- del soggetto debitore (mutuatario).

La surroga trilaterale viene stipulata con un unico atto notarile contenente:

- il nuovo contratto di mutuo, con tutte le condizioni determinate tra il mutuatario e il nuovo Istituto di Credito;

- la quietanza di estinzione dell’originario residuo mutuo, rilasciata dalla banca uscente;

- l’impegno a non cancellare l’ipoteca originaria.


La surroga bilaterale, invece, prevede l’intervento in atto:

- della nuova Banca (“Banca surrogante”),
- del soggetto debitore (mutuatario),

- e un separato e successivo atto unilaterale di quietanza.

La surroga bilaterale (di più facile e veloce realizzazione) si divide quindi in due fasi:

- stipulazione del contratto di mutuo per surrogazione: è il nuovo contratto di mutuo, con tutte le condizioni determinate tra il mutuatario e il nuovo Istituto di Credito;

- stipulazione dell’atto unilaterale di quietanza: è la dichiarazione della banca originaria che attesta l’avvenuta estinzione del mutuo per surrogazione con impegno a non cancellare l’ipoteca. È un atto autenticato dal Notaio che non richiede l’intervento del mutuatario ma solo della banca originaria.

Fonte genghinieassociati.it
 

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