catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
AFFITTI A RISCATTO


Si sottoscrivono, contestualmente, il contratto di locazione (ad un canone superiore rispetto al mercato) e un contratto di opzione con il quale l'inquilino, a scadenza e prezzo stabiliti, può acquistare la casa. Il prezzo pattuito per il futuro acquisto è pari alla differenza tra il prezzo di listino, il costo dell'opzione (ove previsto) e l'importo complessivo dei canoni di locazione che l'inquilino dovrà pagare.
A CHI SI RIVOLGE

Questo approccio alternativo all'acquisto della casa è destinato principalmente a coloro che, pur avendo un buon reddito mensile, non dispongono dell'acconto e che non possono o non vogliono momentaneamente accendere un mutuo tradizionale.
Anche chi potrebbe acquistare subito accendendo un mutuo, o chi dispone già dell'acconto, può avere interesse ad adottare la formula dell'affitto a riscatto. Rimandando l'accensione del mutuo al momento del futuro acquisto, richiederebbe alla banca un importo inferiore con spese di istruttoria e notarili decisamente ridimensionate. Ma soprattutto, se confrontato con un piano di ammortamento di un classico mutuo (alla francese), l'affitto a riscatto evidenzia un tangibile risparmio sugli interessi da pagare.
COME VIENE CALCOLATO IL CANONE MENSILE

Premesso che chi si avvicina all'affitto a riscatto è un cliente che ha intenzione di acquistare e che sarebbe disposto a pagare un mutuo sopportabile, il calcolo dell'importo del canone di locazione tiene conto dei seguenti parametri:
  • Canone pari a 1,5 volte l'affitto di mercato pagato per immobili simili;
  • Tasso mediamente praticato oggi per un mutuo variabile;
  • Rapporto canone / reddito netto documentabile non superiore al 33%.
E SE L'INQUILINO NON ESERCITA L'OPZIONE?

Se l'inquilino, alla scadenza fissata, non intende esercitare l'opzione di acquisto può proseguire a pagare il canone fissato nel contratto di locazione, oppure può dare disdetta e liberare l'immobile (facoltà prevista per legge per tutta la durata della locazione con preavviso di sei mesi).
In caso di disdetta o di mancato esercizio dell'opzione naturalmente nulla sarà a lui dovuto in restituzione dal locatore (concedente): è evidente quindi che chi si approccia all'affitto a riscatto e sottoscrive un canone di locazione più alto del canone medio di mercato ha come obiettivo il futuro acquisto. E' importante sottolineare che, anche in quest'ipotesi, in realtà è comunque più vantaggioso l'affitto a riscatto rispetto a una vendita della casa entro i primi anni del mutuo, poiché complessivamente le spese notarili, le imposte di legge e gli interessi dovuti alla banca supererebbero quanto versato per la locazione.

I VANTAGGI PER L'INQUILINO/ACQUIRENTE:

  • Acquisto dell'immobile fra n. mesi a prezzo bloccato oggi;
  • In caso di acquisto l'affitto pagato non andrà perduto;
  • Al momento dell'acquisto diminuirà sensibilmente l'importo del mutuo che verrà eventualmente richiesto alla banca con conseguente risparmio sulle spese di istruttoria e sugli interessi dovuti;
  • Tempi decisamente ridotti per entrare in casa rispetto alle attese dovute a una pratica di mutuo;
  • Ci si sente da subito a casa propria.
I VANTAGGI PER IL LOCATORE/VENDITORE:

  • L'immobile genera entrate (non rimane vuoto);
  • Si captano futuri acquirenti;
  • Alta probabilità di concludere la vendita: l'inquilino avrà tutto l'interesse ad acquistare dato il canone di locazione superiore al canone di mercato;
  • Se alla scadenza concordata l'inquilino non esercitasse l'opzione e liberasse l'immobile, il locatore avrà comunque percepito fino a quel momento, oltre al prezzo dell'opzione, un ottimo affitto e potrà disporre nuovamente dell'appartamento.
VALUTA TU SE PUO' ESSERE INTERESSANTE ....
 

Naoto

Membro Ordinario
ok ma ho sentito che ci sono dei rischi per chi sottoscrive l'opzione e' veo? tipo il proprietario vende la casa, o la casa e' ipotecata va all'asta e non si puo' piu' comperare ..............
 
S

smoker

Ospite
è possibile trascrivere il contratto d' opzione nei RR II? Ho forti dubbi.....

Smoker

PS altro problema nascerebbe riguardo al pagamento della provvigione per la vendita, poichè, in caso di opzione, è discusso se si possa intendere: "affare concluso" ex 1755 cc....
 

Naoto

Membro Ordinario
ummm ma la provvigione quando puo' essere pretesa al momento della sottoscrizione dell'opzione? o al momento della vendita effettiva?
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non credo si possa pretendere la provvigione per la futura vendita bensì per il contratto di affitto. Magari una tariffa equa per aver scritto il contratto di opzione.
 

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