Il fondo patrimoniale (derivato dal "patrimonio familiare" previsto dal precedente codice civile) è costituito da beni determinati, immobili - mobili iscritti a pubblici registri - titoli di credito, destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo puo' essere fatta da entrambi i coniugi (con beni comuni), da uno solo dei coniugi (con un bene di proprieta' esclusiva) o da un terzo (con atto pubblico fra vivi ed accettazione espressa dei coniugi, o con testamento).
La forma della costituzione del fondo e', a pena di nullita', scritta con atto pubblico (con l'unica eccezione costituita dal testamento).
L'amministazione del fondo segue le regole dettate per la comunione legale; i singoli beni del fondo patrimoniale possono essere alienati o ipotecati secondo le seguenti regole
1) se e' stata prevista tale possibilita' nell'atto costitutivo, l'autonomia negoziale privata ha la prevalenza e quindi tutto e' possibile purche' si rispetti lo scopo del fondo (sara' impossibile alienare tutti i beni, per esempio);
2) se nulla e' stato disposto, nel caso di esistenza di figli minori occorrera' il consenso di entrambi i coniugi e l'autorizzazione del Tribunale (che vi provvedera' nei soli casi di necesita' evidente). Se figli minori non ve ne sono, bastera' la volonta' comune di entrambi i coniugi.
L'esecuzione forzata e' possibile sui beni e sui frutti facenti parte il patrimonio familiare ma solo per debiti relativi ai bisogni della famiglia, a conoscenza del creditore.
La conoscenza o meno della natura del credito assume rilevanza decisiva, quindi; se il credito e' relativo a questioni estranee alla famiglia e di tale circostanza il creditore e' edotto, nessuna esecuzione puo' essere disposta.
Se invece tale circostanza e' ignota al creditore, il fondo e' aggredibile.
Infine, il fondo puo' venir meno per cessazione (con lo scioglimento del matrimonio) purche' non vi siano figli minori; in questo caso infatti il fondo dura fino al raggiungimento della maggiore eta' del figlio piu' giovane.
Semplice spiegazione trovata su internet . Vedi se può servirti. Ciao
La costituzione del fondo puo' essere fatta da entrambi i coniugi (con beni comuni), da uno solo dei coniugi (con un bene di proprieta' esclusiva) o da un terzo (con atto pubblico fra vivi ed accettazione espressa dei coniugi, o con testamento).
La forma della costituzione del fondo e', a pena di nullita', scritta con atto pubblico (con l'unica eccezione costituita dal testamento).
L'amministazione del fondo segue le regole dettate per la comunione legale; i singoli beni del fondo patrimoniale possono essere alienati o ipotecati secondo le seguenti regole
1) se e' stata prevista tale possibilita' nell'atto costitutivo, l'autonomia negoziale privata ha la prevalenza e quindi tutto e' possibile purche' si rispetti lo scopo del fondo (sara' impossibile alienare tutti i beni, per esempio);
2) se nulla e' stato disposto, nel caso di esistenza di figli minori occorrera' il consenso di entrambi i coniugi e l'autorizzazione del Tribunale (che vi provvedera' nei soli casi di necesita' evidente). Se figli minori non ve ne sono, bastera' la volonta' comune di entrambi i coniugi.
L'esecuzione forzata e' possibile sui beni e sui frutti facenti parte il patrimonio familiare ma solo per debiti relativi ai bisogni della famiglia, a conoscenza del creditore.
La conoscenza o meno della natura del credito assume rilevanza decisiva, quindi; se il credito e' relativo a questioni estranee alla famiglia e di tale circostanza il creditore e' edotto, nessuna esecuzione puo' essere disposta.
Se invece tale circostanza e' ignota al creditore, il fondo e' aggredibile.
Infine, il fondo puo' venir meno per cessazione (con lo scioglimento del matrimonio) purche' non vi siano figli minori; in questo caso infatti il fondo dura fino al raggiungimento della maggiore eta' del figlio piu' giovane.
Semplice spiegazione trovata su internet . Vedi se può servirti. Ciao