sanmon

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Privato Cittadino
Ciao a tutti , a breve in una palazzina si faranno dei lavori condominiali che prevedono l'impermeabilizzazione di un parcheggio auto a livello terra che funge anche da copertura di box sottostanti e area di manovra.Ai box sottostanti hanno accesso anche inquilini che hanno il box sulla proiezione della palazzina e quindi non usufruiscono della copertura che necessita di impermeabilizzazione se non per quanto riguarda l'area di manovra.Quindi i soggetti che entrano a far parte della spesa dei lavori secondo me sarebbero di 4 tipi 1)chi ha il parcheggio sopra,2)chi parcheggia sotto con posti coperti ,3)chi parcheggia sotto nei box e 4)chi accede all'area di manovra per parcheggiare nei box non coperti dall'area interessata all'impermeabilizzazione.Secondo voi come si ripartiscono le quote di spesa condominiali?Vi ringrazio per l'eventuale delucidazione che mi darete.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
per la parte area di manovra-cortile comune forse a tutti art. 1125 50 e 50
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CORTILI E VIALI D’ACCESSO CONDOMINIALI SOVRASTANTI A LOCALI DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA. Dal sito di Voi

Cassazione, sez. II, 14 settembre 2005 n. 18194

Per la Corte di cassazione le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
La sentenza non è di semplice interpretazione e, oltretutto, gli stessi giudici di legittimità hanno verificato la mancanza di qualsiasi precedente nonché la impossibilità di applicazione dell’art. 1126 c.c. dettato in materia di ripartizione delle spese per i lastrici solari.
Per comprendere i principi è necessario conoscere il caso specifico. La questione riguardava la ripartizione della spesa di riparazione del manto di copertura del viale di accesso all’edificio condominiale da cui provenivano infiltrazioni d’ acqua in un magazzino sottostante.
Le spese riguardavano: la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione.
Per la Suprema Corte non si può applicare l’art. 1126 c.c. dettato per i lastrici solari di uso esclusivo poiché la norma riguarda l’uso particolare di quella struttura la cui funzione principale, però, è quella di copertura dell’edificio.
La situazione nel caso esaminato è diversa poiché la funzione del viale d’accesso ma, più in generale di un cortile, è quella di consentire l’accesso all’edificio condominiale; quindi si ha una utilizzazione conforme alla destinazione tipica della parte comune. La prima funzione è il transito, in secondo luogo anche la copertura dei locali sottostanti (per il lastrici solari è esattamente l’opposto).
Dalla funzione si comprende che la maggior usura del viale d’accesso o cortile è proprio il transito cosicché va applicato analogicamente l’art. 1125 ritenendosi illogica l’applicazione dell’art. 1126, cioè che:
- sia accollata la spesa dei 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;
- sia accollata l’intera spesa di riparazione della pavimentazione e impermeabilizzazione a carico di tutti i condomini.
La ripartizione in base all’art. 1125 deve essere la seguente:
- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;
- intonaco, tinta e decorazioni a carico del condominio proprietario dei locali sottostanti;
- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti. Naturalmente la suddivisione tra i condomini è a millesimi di proprietà ex art. 1123 I comma c.c.
Non si rinvengono altri specifici precedenti.

Aggiunto dopo 7 minuti...

per la parte posti auto privati 1126 quindi 1/3 e 2/3
 

sanmon

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quindi in una spesa ipotetica di € 1000 tenendo conto dei soggetti 1),2)3) e 4) la divisione della spesa sarebbe?Scusa ma lunedì ho l'assemblea e ci sarà guerra :D .Ti ringrazio moltissimo.
 

sanmon

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quindi in una spesa ipotetica di € 1000 tenendo conto dei soggetti 1),2)3) e 4) la divisione della spesa sarebbe?Scusa ma lunedì ho l'assemblea e ci sarà guerra .Ti ringrazio moltissimo.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
la risposta di procicchiani cade a fagiolo, il problema è, se si deve rifare il massello + la guina + la pavimentazione + l'imbiancatura delle soffitte e degli ornamenti sottostanti , dove si applicano le differenze delle percentuali della spesa del 50% e quelle dei condomini soprastanti?:ok::stretta_di_mano:
 

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