Il tentativo di effrazione e danneggiamento della porta d’ingresso costituisce chiaramente un danno da causa fortuita (art. 1609 cod. civ.) non imputabile al conduttore. Per collegare la causa del danno al tentato furto e, quindi, a causa fortuita, è, però necessario copia del verbale denuncia effettuato presso le autorità preposte: se non si denuncia il furto, la responsabilità del danno rimane del conduttore che non la può scaricare su soggetti terzi, appellandosi all’art. 1588 del codice civile che recita: “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.
Io temo però (e spero tanto di essere smentita) che il contratto in questione possa contenere un accordo contrattuale in deroga all’articolo 1609 sopracitato, vale a dire che preveda, per patto espresso, che le spese dovute per tutti i casi fortuiti (furto, danneggiamenti, atti vandalici ecc.) siano poste a carico del conduttore: i contratti ad equo canone, infatti, in genere contenevano una disposizione di questo tipo: “Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti a lui causati che potessero derivargli da fatti, omissioni colposi o dolosi di inquilini o di terzi in genere”. Se così fosse (non me ne volere. Mimi), in questo caso, tu saresti tenuto/a a farti carico delle spese di sostituzione della porta d’ingresso.
Diversamente, se la clausola contenuta nel contratto ad equo canone fosse di quest’altro tipo (o similari): “Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti a lui causati che potessero derivargli da fatti, omissioni colposi o dolosi dei dipendenti del locatore medesimo” le spese di sostituzione del manufatto sono a carico dell’ente locatore. Ove si tratti, come nel caso riportato, di riparazioni urgenti tu puoi eseguirle o farle eseguire direttamente anche se a te non spettanti, non essendo richiesta per questo tipo di intervento (salvo deroghe) la preventiva autorizzazione del locatore, richiedendo poi il rimborso dei costi al medesimo, dandogliene immediato avviso (art. 1577, co. 2 cod. civ.).