nikant59

Nuovo Iscritto
Salve,
non so se è già stato postato, volevo sapere se la chiusura di un balcone con struttura in alluminio e vetro rientra tra le opere ammesse alla detrazione del 36% e l'aliquota IVA applicabile. Grazie per chi vorrà rispondere, indicando, possibilmente, anche eventuali specifici riferimenti normativi.
 

nikant59

Nuovo Iscritto
Ringrazio della risposta e della normativa in materia. Nondimeno, sempre che sia possibile, volevo sapere in particolare di casi concreti che siano andati a buon fine, e cioè se richieste di detrazione avanzate per la chiusura di balconi siano state accolte e, quindi, andata a buon fine, e l'aliquota IVA applicata per tali lavori. Grazie.
 

nikant59

Nuovo Iscritto
In relazione ad una legge regionale, questo tipo di chiusura non necessita di preventiva concessione e/o autorizzazione, ma di una semplice comunicazione al Comune, corredata di apposita relazione di un professionista abilitato, come recita l'art. 20 della legge in argomento che qui di seguito riporto, approfittando cortesemente della tua gentilezza nell'interessarti alla mia problematica:


La legge finanziaria siciliana per il 2003


legge n. 4/2003


Legge regionale siciliana 16 aprile 2003 n. 4

Art. 20. Opere interne

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.

6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.

7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.

8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.


Restando in attesa di ulterori notizie, ringrazio anticipatamente.
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
In relazione ad una legge regionale, questo tipo di chiusura non necessita di preventiva concessione e/o autorizzazione, ma di una semplice comunicazione al Comune, corredata di apposita relazione di un professionista abilitato, come recita l'art. 20 della legge in argomento che qui di seguito riporto, approfittando cortesemente della tua gentilezza nell'interessarti alla mia problematica:

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grazie per la segnalazione, non conoscevo la legge siciliana.

Posso, adesso che l'ho letta, solo rammaricarmi. La bellissima terra di Sicilia continua ad essere massacrata dalla modificazione selvaggia del territorio al di fuori di ogni regola o con regole fatte a bella posta per creare il brutto.

Mi scuso se accodo questo messaggio al suo, caro nikant, chè anzi ha cortesemente esposto una questione e portato le fonti documentali nella maniera più seria possibile, ma sono rimasto spiacevolmente colpito dalla leggerezza con la quale si legifera in Trinacria.

cordiali saluti
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Operando in Toscana non sapevo che in Sicilai si potessero fare aumenti di volume, con modifiche prospettiche, mediante semplice comunicazione.
Da noi ti ci vogliono le autorizzaizoni di 50 enti per fare una cosa del genere.
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
grazie per la segnalazione, non conoscevo la legge siciliana.

Posso, adesso che l'ho letta, solo rammaricarmi. La bellissima terra di Sicilia continua ad essere massacrata dalla modificazione selvaggia del territorio al di fuori di ogni regola o con regole fatte a bella posta per creare il brutto.

Mi scuso se accodo questo messaggio al suo, caro nikant, chè anzi ha cortesemente esposto una questione e portato le fonti documentali nella maniera più seria possibile, ma sono rimasto spiacevolmente colpito dalla leggerezza con la quale si legifera in Trinacria.

cordiali saluti

:applauso::ok:
 

aafcstaff

Nuovo Iscritto
Professionista
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

credo che la parte in grassetto dica che il professionista deve garantire che la struttura in alluminio e vetro messa davanti alla portafinestra del soggiorno, ancorchè non generi aumento di volume, garantisca che, nonostante la presenza della nuova struttura "precaria" attraverso la precedente portafinestra, continui ad entrare la quantità di aria e luce prevista dalla legge (Regolamento Locale di Igiene) .... cosa del tutto da verificare.
 

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