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Art . 1757 cc
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva , il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione .
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione .
Ovvero,anche se non danno il mutuo la provvigione va pagata e non viene restituita.
Esatto, con la clausola risolutiva, la caparra su proposta può essere passata al venditore (mentre nella sospensiva solitamnte si aspetta il verificarsi dell'evento) e il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se il mutuo non viene approvato