Prima della lriforma Fornero
Contratto collettivo nazionale di lavoro
per COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
L'anno 1998 il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma tra l'Unione Nazionale Professioni Emergenti e Collaborazioni (U.N.P.E.C.), rappresentata da Francesco Franco e Antonio Rollo, assistita da Federterziario, rappresentata da Ruggero Go, e CONFILL, rappresentata da Francesco Brunetti e dai Segretari Confederali Zaccaria V.zo - Amato L. - Stola F. - e dai componenti la Segretaria Nazionale F.I.L.C. (Fed. Italiana Lavoratori Commercio) Tommassoli B. - Marino M. - Brunetti Cristiano - Iaia Antonio - e la Confederazione Unitaria Sindacati Autonomi (CUSAL) CASIL, CONFILL, CISMI, rappresentata dal Segretario Gen. Brunetti Francesco.
TITOLO I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto.
Art. 1.
Il presente Contratto collettivo nazionale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato e a tempo determinato posti in essere dalle aziende o dalle cooperative, da enti o da organismi in genere.
Le prestazioni oggetto del presente accordo si caratterizzano sia in ragione delle loro atipicità operative, sia per il loro contenuto professionale (economico - giuridico - informativo - promozionale - scientifico); devono essere rese nell'ambito di rapporti unitari e continuativi, anche se plurimi, devono essere rese senza impieghi di messi organizzati da parte del collaboratore, non devono essere riconducibili né alla tipologia di lavoro subordinato né a quella di lavoro autonomo.
Il presente CCNL si applica anche ai telelavoratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
L'adozione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle aziende o alle cooperative associate alle organizzazioni datoriali stipulanti e si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle parti stipulanti.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione, né la cumulabilità con altre regolamentazioni pattizie.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le organizzazioni stipulanti dichiarano che il presente accordo non intende sostituire le condizioni eventualmente più favorevoli praticate al collaboratore in forza alla data della sua applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam", fatta eccezione di quelle derivanti da accordi provvisori che ne prevedono la scadenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
In via esemplificativa, non esaustiva, le attività di collaborazioni coordinate e continuative sono:
Collaborazioni coordinate e continuative in attività di mercato
1) Amministratori in genere (di società ed enti);
2) Sindaci e revisori di società e di enti in genere (iscritti al registro di cui al D.lgs. n. 88/92);
3) partecipazioni a collegi e commissioni;
4) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e libri similari (traduttori, correttori di bozze, sbobinatori, articolisti ecc.);
5) collaborazioni ad attività radiotelevisive;
6) collaborazioni ad attività sportive;
7) collaboratori e procacciatori di agenzia d'affari, agenzie immobiliari, multiproprietà uffici residence;
8) collaboratori e procacciatori di agenzie di assicurazioni in gestione libera;
9) collaboratori e procacciatori di agenzie di brocheraggio assicurativo e finanziario;
10) collaboratori e procacciatori di finanziarie, promotori finanziari, società di intermediazione;
11) collaboratori e procacciatori di pratiche auto; autoscuole;
12) collaboratori informatici; telematici; edonistici;
13) collaboratori a istituti d'informazioni in genere;
14) collaborazioni in istituti di ricerca di mercato, ricerche economiche; ricerche motivazionali;
15) collaborazioni in attività di formazione del personale;
16) collaborazioni in attività pubblicitaria;
17) collaborazioni in attività nel campo della moda;
18) collaborazioni in realizzazione di fiere, mostre, convegni, congressi;
19) collaborazioni per agenzie di mediazioni pubbliche e private;
20) collaboratori e procacciatori di commissionarie in genere;
21) collaborazioni in attività di marketing;
22) collaborazioni alla promozione alla vendita e all'immagine;
23) collaborazioni per centri e laboratori di ricerca; di collaudi; di certificazioni della qualità, della certificazione in genere.
Collaborazioni coordinate e continuative in istituzioni sociali e sanitarie.
24) collaborazioni ad attività, iniziative organiche nel campo educativo, sociale-assistenziale e sanitario, nonché nelle attività di assistenza e beneficenza;
25) collaborazioni in enti non profit in genere;
26) collaborazioni prestate ad attività in fondazioni, associazioni,
movimenti in genere, organizzazioni professionali, organizzazioni sindacali, partiti politici;
27) collaborazioni ad enti di patronato;
28) associati d'opera in partecipazione (di cui all'art. 2549 C.C.)
- Tutte quelle tipologie di collaborazioni che non sono espressamente elencate ma che possono essere in quadrate nel settore delle collaborazioni coordinate e continuative.
Dichiarazione a verbale
Si definisce telelavoratore il collaboratore che effettua la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dei locali dell'azienda o della cooperativa cui la prestazione stessa si riferisce.
TITOLO II - Livelli di contrattazione.
Art. 2.
La contrattazione nazionale riconosce alle aziende o alla cooperativa il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, deducibili da elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell'accordo, nonché alle O.S. stipulanti il diritto a verificare la suddetta impostazione.
Art. 3.
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto nazionale. Alla contrattazione integrativa territoriale sono demandate inoltre le seguenti materie:
1) regolamentazione del servizio mensa;
2) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico di conciliazione;
3) ogni altra materia o istituto che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
Le organizzazioni territoriali possono, previo accordo con le organizzazioni nazionali, proporre soluzioni diverse dal CCNL, motivate da esigenze territoriali e/o leggi regionali, anche di recepimento di Leggi Nazionali regolanti il "Decentramento Amministrativo".
TITOLO III - Decorrenza e durata.
Art. 4.
Il presente CCNL nella sua globalità decorre dal 1° novembre1998 e scadrà il 31 dicembre 2002, ed è soggetto a formale verifica annuale fra le parti. Eventuali modifiche decorreranno dal 1° giorno del 6° mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo di verifica.
Il Contratto si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta, da una delle parti, 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
TITOLO IV - Esclusività di stampa - Archivi contratti - Distribuzione contratti.
Art. 5.
Il presente CCNL conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle organizzazioni firmatarie.
Art. 6.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano a inviare al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), archivio contratti, via David Lubin, 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL n. 318, del 14.6.96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli enti previdenziali e assistenziali.
Art. 7.
Le parti in coerenza con lo spirito di cui alla premessa convengono di assegnare al presente CCNL, anche un ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato all'estensione, di comune accordo, della rappresentanza delle parti firmatarie, nonchè di servizi in favore dei collaboratori, che scaturiscono dall'applicazione del CCNL.
Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 8.
Le aziende o le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente a ogni singolo collaboratore in servizio e neoassunto copia del presente CCNL.
TITOLO V - Instaurazione rapporto di collaborazione - Documenti.
Art. 9.
L'instaurazione del rapporto di collaborazione sarà effettuata secondo le norme di legge.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
1) data di inizio e luogo dove è destinato a svolgere la collaborazione;
2) la durata del rapporto di collaborazione, nel caso fosse a tempo determinato;
3) la durata del periodo di prova;
4) il corrispettivo;
5) la clausola di non esclusività.
La lettera di incarico deve inoltre indicare il nome e cognome e/o la ragione sociale dell'azienda o della cooperativa, l'indirizzo, il codice fiscale, nonchè tutti quei dati previsti dalla legge.
L'azienda o la cooperativa deve consegnare al collaboratore, gratuitamente o contemporaneamente alla lettera di incarico, copia del presente accordo.
Art. 10.
Per l'instaurazione del rapporto di collaborazione, di massima, sono richiesti i seguenti documenti:
1) dichiarazione del collaboratore di non svolgere attività autonoma;
2) autorizzazione a poter svolgere lavoro di collaborazione per gli occupati presso strutture pubbliche, ove previsto;
3) fotocopia del libretto di lavoro se il collaboratore già svolge attività lavorativa;
4) per gli amministratori e similari verbale di nomina;
5) fotocopia del tesserino del codice fiscale;
6) libretto di "idoneità sanitaria" per i collaboratori da adibire ad attività che lo prevedono per legge;
7) accettazione della lettera di incarico;
8) altri certificati o documenti che l'azienda o la cooperativa richiederà per le proprie esigenze.
Il committente potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale nei termini previsti dalle norme di legge.
Il collaboratore dovrà dichiarare all'azienda o alla cooperativa la sua residenza o dimora e notificare i successivi mutamenti.
L'azienda o la cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene, anche nel rispetto delle norme sulla privacy.
Art. 11.
Il collaboratore, se richiesto, prima dell'instaurazione del rapporto di collaborazione, deve produrre il libretto di "idoneità sanitaria" per le attività che lo prevedono in forza di legge, ovvero per l'espletamento dell'incarico che è destinato a svolgere.
TITOLO VI - Periodo di prova.
Art. 12.
Per determinate attività l'azienda o la cooperativa potrà richiedere un periodo di prova da stabilire nella lettera di incarico, che comunque non potrà essere superiore a 90 giorni di calendario.
TITOLO VII - Orario di lavoro.
Art. 13.
Il collaboratore non è soggetto a vincoli di orari.
Per le attività per le quali dovesse rendersi necessaria la disponibilità temporale predeterminata e dovuta ad esigenze tecnico- organizzative, questa deve essere concordata tra le parti con atto scritto.
TITOLO VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare.
Art. 14.
Il collaboratore in occasione del suo matrimonio ha diritto a un periodo d'assenza di 15 giorni non retribuiti.
Previo accordo con il datore di lavoro il collaboratore durante il periodo di assenza matrimoniale può farsi sostituire da altra persona di fiducia, indicata da una delle parti.
Art. 15.
In casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle collaboratrici madri.
Durante il periodo di maternità, la collaboratrice potrà farsi sostituire da persone di sua fiducia, previo accordo iscritto con l'azienda o cooperativa.
In mancanza, l'azienda o la cooperativa può sostituire la collaboratrice con persona di fiducia, indicata da una delle parti, per tutto il periodo di gravidanza o maternità.
Nel caso di rapporto di collaborazione a tempo determinato esso termina alla scadenza stabilita contrattualmente.
Si fa comunque rinvio a quanto fissato con D.M. 27.5.98 (in G.U. n. 171/98).
Art. 16.
In caso di chiamata alle armi per svolgere obblighi di leva si fa riferimento alle leggi e disposizioni vigenti.
Il collaboratore può farsi sostituire da persona di fiducia, indicata da una delle parti, per il proseguimento degli impegni assunti, previa autorizzazione scritta da parte dell'azienda o della cooperativa.
Nel caso di rapporto di collaborazione a tempo determinato esso termina alla scadenza stabilita contrattualmente.
TITOLO IX - Malattia- Infortuni.
Art. 17.
Per le attività già programmate, l'assenza per malattia deve essere comunicata dal collaboratore, nelle 24 ore, salvo casi eccezionali e motivati.
Durante la malattia il collaboratore può farsi sostituire da una persona di fiducia, indicata da una delle parti, previa autorizzazione scritta dell'azienda o della cooperativa.
Per il periodo di malattia l'azienda o la cooperativa deve assicurare al collaboratore un periodo di conservazione di collaborazione di almeno 90 giorni.
Per i periodi di assenza per malattia o infortuni spettano al collaboratore esclusivamente le prestazioni previste in sede di attuazione dell'art. 18 del presente Contratto.
TITOLO X - Cassa assistenza previdenza.
Art. 18.
Trimestralmente le aziende o le cooperative sono tenute a versare alla "Capc - Cassa assistenza previdenza collaborazioni" gli importi ottenuti dalla percentuale del 3% sul trattamento corrisposto mensilmente o con diverse scadenze.
La percentuale di cui sopra è così ripartita: l'1,5% è computato alla quota di fine rapporto di collaborazione e il restante 1,5% viene ripartito tra quote contrattuali, funzionamento Capc e organismi bilaterali.
L'azienda o la cooperativa deve versare la somma di L. 150.000 a titolo costitutivo, una tantum, per l'assistenza sanitaria. Tale importo relativo a ciascun collaboratore è indivisibile e va versato per intero all'atto dell'incarico, cioè con la prima denuncia trimestrale solare.
Indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione a tempo indeterminato o determinato all'inizio di ogni anno l'azienda o la cooperativa deve versare la somma di L. 120.000 per ogni collaboratore in forza, per l'assistenza sanitaria.
La "Capc - Cassa assistenza previdenza collaborazioni" con sede in Padova, provvederà entro un anno a elaborare i regolamenti per l'erogazione delle prestazioni.
TITOLO XI - Trattamento economico.
Art. 19.
Il corrispettivo del collaboratore viene concordato tra le parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere di massima mensilizzato, salvo esso derivi da nomine o mandati che prevedevano per iscritto diverse forme di pagamento.
Sui corrispettivi mensili vengono emesse ricevute secondo i crismi delle leggi vigenti, e pagate dall'azienda o dalla cooperativa entro 15 giorni.
L'azienda o la cooperativa può concordare con il collaboratore di erogargli acconti mensili sulle prestazioni effettuate, salvo conguaglio a fine anno, ovvero a fine rapporto.
TITOLO XII - Mense aziendali.
Art. 20.
Il collaboratore che sia presente nelle aziende o nelle cooperative, dove esiste il servizio mensa, il che durante l'orario di mensa, ha lo stesso trattamento dei lavoratori dipendenti, salve diverse pattuizioni.
TITOLO XIII - Trasferte.
Art. 21.
Al collaboratore chiamato a svolgere la propria attività in luogo diverso da quello iniziale dovrà essere corrisposto un rimborso da pattuire con il committente.
TITOLO XIV – Indennità caso morte.
Art. 22.
In caso di morte del collaboratore, il corrispettivo per il lavoro svolto fino al momento del decesso, aumentato del 10%, deve essere corrisposto ai superstiti a norma dell'art. 2122 C.C..
TITOLO XV - Risoluzione del rapporto di collaborazione.
Art. 23.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento almeno 30 giorni prima della data di cessazione.
Nei casi di collaborazioni stabilite da mandati e/o da nomine, la cessazione del rapporto termina per decadenza e/o cessazione, ovvero per dimissioni volontarie del collaboratore.
TITOLO XVI - Premio fine rapporto di collaborazione.
Art. 24.
Al collaboratore viene riconosciuta un'indennità del 2% sul corrispettivo totale annuo.
Detto corrispettivo può essere versato alla Capc, dietro richiesta del collaboratore, e impiegato per usi previdenziali.
Qualora il collaboratore decidesse il versamento dell'indennità di cui sopra alla Capc l'azienda o la cooperativa integrerà. l'indennità di altro 1%.
TITOLO XVII - Tutela delle collaboratrici - Pari opportunità
Art. 25.
Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della risoluzione CEE 29.5.90, misure intese a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Le parti si impegnano a elaborare un codice di condotta per la tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro per azioni positive conseguenti.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione delle aziende o delle cooperative o e potrà costituire titolo per l'individuazione di specifiche misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona a evitare che possa essere offesa da qualsiasi comportamento.
Art. 26.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità. uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attuazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto a favore delle collaboratrici.
TITOLO XVIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica
del collaboratore - Ambiente di lavoro.
Art. 27.
Valgono le stesse norme stabilite dal CCNL adottato dall'azienda o dalla cooperativa per i lavoratori dipendenti. Qualora l'azienda o la cooperativa non abbia personale dipendente si farà rinvio al CCNL di riferimento per la stessa tipologia di lavoro.
TITOLO XIX - Divieti.
Art. 28.
Al collaboratore è fatto divieto di fornire qualsiasi tipo di informazione o di quant'altro sia venuto a conoscenza o in suo possesso di pertinenza dell'azienda o della cooperativa, ad altre aziende in cui presta la sua collaborazione.
TITOLO XX - Trattenuta per risarcimento danni.
Art. 29.
I danni che comportino trattenute per risarcimento a carico del collaboratore debbono essere comunicati a quest'ultimo non appena essi siano venuti a conoscenza dell'azienda o della cooperativa.
L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno arrecato, sarà. ratealmente trattenuto nella misura del 10% del corrispettivo mensile calcolato.
In caso di risoluzione del rapporto di collaborazione il saldo eventuale sarà. trattenuto su tutti i compensi spettanti al collaboratore.
TITOLO XXI - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione.
Art. 30.
In ciascuna provincia è costituita una Commissione provinciale di garanzia e conciliazione composta da 4 membri di cui 2 nominati dalle organizzazioni datoriali e 2 dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione nell'azienda o nella cooperativa del presente Contratto e dei contratti provinciali;
2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
3) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende o cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte economica e contributiva. La verifica è effettuata a richiesta anche di un solo collaboratore dell'azienda o della cooperativa: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle aziende o alle cooperative associate alle organizzazioni firmatarie.
TITOLO XXII - Composizione delle controversie.
Art. 31.
Per tutte le controversie individuali e collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal precedente articolo.
La Commissione di cui al precedente articolo, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della raccomandata alla parte contrapposta.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatto in 4 copie, dovranno essere sottoscritti dagli interessati collaboratori e committente: 2 copie saranno inviate all'ufficio provinciale del lavoro.
TITOLO XXIII - Centro assistenza contrattuale.
Art. 32.
Le parti sentono la necessità di costituire un "centro di assistenza contrattuale", a composizione paritetica, per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
1) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
2) esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
3) esame dell'intera problematica inerente alle collaborazioni coordinate e continuative in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie da apportare agli istituti contrattuali, anche in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno e alle normative che dovessero intervenire;
4) assistenza alle aziende o alle cooperative che ne facciano richiesta nell'ambito di un efficace rapporto di collaborazione;
5) esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione europea.
TITOLO XXIV - Diritti del collaboratore - Diritti sindacali.
Art. 33.
Il collaboratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali e a ogni successivo aggiornamento, relative all'azienda o alla cooperativa riguardanti:
1) dimensioni dell'azienda o della cooperativa;
2) organigramma;
3) nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
4) nominativi dei rappresentanti sindacali;
5) nominativi dei rappresentanti della sicurezza;
6) circolari e disposizioni di servizio;
7) comunicazione per iscritto ai collaboratori della volontà dell'azienda o della cooperativa di assunzioni di lavoratori subordinati, aventi le loro medesime qualifiche.
Art. 34.
L'azienda o la cooperativa, qualora intende assumere lavoratori dipendenti aventi le stesse professionalità dei collaboratori, ne dà preventiva comunicazione ai collaboratori con i quali ha in corso un rapporto di lavoro di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, i quali possono esercitare il diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili.
In caso di più richieste di collaboratori che intendano avvalersi del suddetto diritto di prelazione nell'assunzione, è data precedenza a coloro che sono titolari di maggiore anzianità.
Art. 35.
Al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applica, in quanto attuabile e per quanto compatibile, la normativa stabilita dalla legge 20.5.70 n. 300. Il collaboratore è libero di associarsi alle organizzazioni sindacali di categoria, di settore ovvero intercategoriali, conferendo loro delega di rappresentanza sindacale.
Egli comunque è titolare degli stessi diritti di libertà, di dignità e di tutela sindacale stabiliti dalla legge per i lavoratori subordinati.
Egli ha altresì diritto ad esercitare ogni attività di tutela sindacale e ogni libertà di associazione e di riunione, all'interno e all'esterno dell'azienda o cooperativa, al pari dei lavoratori dipendenti.
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL C.C.N.L. "COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE"
La stipula del Contratto collettivo nazionale per collaborazioni coordinate e continuative determinerà un intervento strutturale in un settore in piena evoluzione normativa.
Le nuove frontiere del lavoro, infatti, trovano sempre più spazio in attività che è difficile da catalogare come lavoro dipendente, anche per le nuove e diverse peculiarità assunte dal mercato del lavoro.
Nella società contemporanea, per scelta personale o per necessità, molteplici cittadini svolgono attualmente un lavoro che non si può definire né autonomo né subordinato.
Tutto ciò è dovuto a una serie di motivazioni che sono riconducibili a una sempre più rapida evoluzione e trasformazione delle tecnologie produttive, a una globalizzazione dei mercati sempre pi- competitivi, alla forte crescita delle attività terziarie, e al crescente peso degli oneri accessori sulla componente lavoro.
E' accaduto così che si è andato profilando il tentativo di ridimensionare le tipologie di lavoro subordinato su cui si scaricano i maggiori costi della socialità, a vantaggio di una maggiore prosperità imprenditoriale accanto alle effettive nuove tipologie di lavoro e alle professionalità emergenti.
Ne è sortita una larga fascia, che di anno in anno è destinata ad aumentare, di attività lavorative di difficile caratterizzazione, che non essendo in quadrabili in forme tipiche di lavoro, vengono definite da alcuni "paradipendenti", da altri a "rapporto professionale". Per tale motivo possiamo chiamarle atipiche, o più semplicemente "collaborazioni coordinate e continuative". A titolo esemplificativo rientrano in tali tipologie di lavoro: amministratori in genere, sindaci e revisori di società e di enti in genere, partecipazione a collegi e commissioni, collaborazioni a giornali, etc., collaborazioni ad attività radiotelevisive sportive, collaborazioni e procacciatori di agenzie di affari, agenzie immobiliari, collaboratori informatici, etc.
Al fine di tutelare chi svolge queste attività si è ritenuta necessaria l'elaborazione e l'introduzione di una struttura contrattuale con il preciso scopo di regolamentare e tutelare quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi o a divenire, che mantenendo intatti i criteri di flessibilità necessari per il mantenimento e lo sviluppo di un sistema produttivo di forte duttilità, siano inquadrabili in un reticolo nuovo più elastico e moderno, attraverso il quale sia possibile rimuovere le situazioni sommerse in cui opera l'elusione delle nonne regolatrici del rapporto di lavoro subordinato.
Altro obiettivo di tale nuova struttura contrattuale è quello di eliminare il più possibile eventuali vertenze che portano a costi improduttivi generati da carenza di riferimenti normativi; sarà inoltre più agevole il compito del giudicante in fase di contenzioso, se le rivendicazioni potranno essere ricondotte a regole certe di riferimento che siano state preventivamente stabilite dai rappresentanti delle parti contraenti.
Ma prima di analizzare sinteticamente gli aspetti peculiari del nuovo impianto contrattuale, non può sfuggire che lo Statuto dei lavoratori in fase di predisposizione prevede anche nuove forme per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti tali collaborazioni, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione, saranno dettagliatamente regolamentate nelle varie fasi del loro svolgimento: dalla forma del Contratto al compenso, dall'assistenza e previdenza all'estinzione del contratto stesso.
La forma del contratto rispecchierà molti dei parametri attualmente previsti per il contratto di lavoro subordinato.
Inoltre sarà. previsto un trattamento economico di malattia, maternità e infortunio fermo restando il pagamento obbligatorio del 10% alla gestione INPS ai sensi della legge n. 335/95 e successive modificazioni.
Si prevedono garanzie per il collaboratore nella fase conclusiva del rapporto di collaborazione quali: la forma scritta, la previsione di un'indennità di preavviso e l'inefficacia della risoluzione intimate al di fuori di quelle già previste dal contratto iniziale con il ricorso al giudice in mancanza di accordo conciliatore.
Detto questo, entrando nel merito del nuovo Contratto collettivo, esso disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sia a tempo determinato che indeterminato; tale contratto prevede la prestazione di attività atipiche a contenuto professionale nell'ambito di rapporti unitari e continuativi con l'azienda che non devono essere riconducibili né alla tipologia di lavoro subordinato né a quella di lavoro autonomo.
La valenza di tale CCNL decorre dal 1° novembre1998 fino al 31 dicembre 2002, con verifica delle parti di anno in anno; qualora alla scadenza non venga data disdetta, da una delle parti, 3 mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno.
E' prevista, altresì, una clausola specifica anche per i telelavoratori, cioè quei soggetti che effettuano prestazioni attraverso strumenti telematici al di fuori dei locali aziendali.
DUE LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Le organizzazioni sindacali hanno stabilito 2 livelli di contrattazione.
Nel 1° livello si riconosce il diritto delle aziende di impostare le collaborazioni e le attività produttive derivanti, in funzione degli oneri derivanti dal costo del lavoro, alla luce delle spese deducibili per tutta la durata contrattuale. Le Oo.Ss. dovranno verificare la corretta impostazione adottata dalle aziende e dalle cooperative.
Nel 2° livello in ambito territoriale si disciplineranno le materie stabilite nel CCNL, si regolamenterà il servizio mensa, e si prevederà la costituzione degli organismi territoriali di conciliazione.
LA COLLABORAZIONE
La forma scritta è la prima regola fondamentale per instaurare un rapporto di collaborazione; si dovrà evidenziare la data di inizio del rapporto e durata, il luogo dove lo stesso si svolgerà, il corrispettivo previsto e la clausola di non esclusività
.
Sarà disciplinato anche l'orario di lavoro, sebbene in linea di principio il collaboratore non sarà. vincolato da un orario prestabilito. Tuttavia per le attività per cui si renda necessario un orario prestabilito, le parti potranno concordare tempi e modalità di lavoro. L'eventuale periodo di prova non potrà superare i 3 mesi di tempo.
Saranno inoltre richiesti altri documenti per determinati casi specifici, (ad esempio per gli amministratori il collaboratore dovrà esibire il verbale di nomina).
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il corrispettivo del collaboratore sarà previsto in funzione della specificità della prestazione, e lo stesso sarà determinato dalle parti, riflettendo comunque la quantità, la qualità e il tempo della collaborazione prestata.
In linea generale il compenso dovrà avere cadenza mensile, eccezion fatta per nomine e mandati che prevedono altre forme di pagamento, a fronte del quale le aziende dovranno emettere ricevuta entro 15 giorni.
Per quanto riguarda le trasferte sarà. riconosciuto un rimborso da pattuire con il datore di lavoro.
Sarà ancora riconosciuto al collaboratore, in occasione del suo matrimonio, un periodo di assenza giustificato di 15 giorni, comunque non retribuito. In caso di gravidanza e puerperio il contratto demanda alle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle collaboratrici madri.
Inoltre durante il periodo di maternità, la lavoratrice potrà farsi sostituire da persona di sua fiducia, previo accordo per iscritto con il committente.
Per quel che riguarda la risoluzione del rapporto di collaborazione, ciascuna delle parti contraenti potrà decidere per la risoluzione purché ne dia preavviso all'altra a mezzo raccomandata 30 giorni prima della cessazione. In tal caso al collaboratore è riconosciuta un'indennità del 2% sul corrispettivo annuo totale. Se invece il collaboratore opta per il versamento alla cassa di assistenza e previdenza (Capc) ai fini previdenziali, il committente dovrà maggiorare l'indennità di un ulteriore 1% .
LA PREVIDENZA
Sarà prevista anche una Cassa di previdenza per i collaboratori coordinati e continuativi, e sarà. compito della Capc di Padova di elaborare entro un anno i regolamenti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
La Cassa sarà avviata grazie al contributo di œ. 120.000 versate dall'azienda per ciascun collaboratore (a titolo costitutivo una tantum) per l'assistenza sanitaria; per l'assistenza previdenziale, invece, la Cassa prenderà corpo grazie ai contributi che i committenti verseranno in misura dell'1,5% su quanto corrisposto al collaboratore. Metà di tale accantonamento coprirà la quota di fine rapporto di collaborazione e l'altro 1,5% sarà ripartito tra quote contrattuali e per mantenere la struttura dei Capc e degli organismi bilaterali.
ORGANISMI BILATERALI
Controversie, vertenze, correttezza dell'applicazione contrattuale saranno gestite da una commissione provinciale di garanzia e conciliazione che avrà sede in ciascuna provincia italiana.
L'organismo, che sarà formato da 4 membri, controllerà la correttezza dell'applicazione del contratto da parte dei committenti, evitando eventuali situazioni di conflitto.
In tal senso il CCNL prevede il tentativo di conciliazione in sede sindacale affidato alla commissione; sarà previsto, inoltre, un centro si assistenza contrattuale per l'esame delle problematiche contrattuali, nonché per approfondire tematiche connesse all'evoluzione normativa e contrattuale, anche in relazione alle direttive comunitarie relative a tali tipologie di collaborazione.