la via - da te indicata - della nomina dell'amministratore in volontaria giurisdizione è sicuramente corretta
io, però, senza conoscere tutti i dettagli della fattispecie ed i vari precedenti, la percorrerei solo quale estrema ratio e soltanto se costretto dal comportamento del comunista benestante
detto fuori dai denti, il procedimento, anche se di volontaria giurisdizione, costa come costerà la gestione annuale di un amministratore giudiziario anche se nominato dal tribunale, costi che graveranno sulle spalle della comunione e dei singoli comunisti, i quali - un domani - potrebbero in****arsi uno contro l'altro e/o nei tuoi confronti
visto che nessuno può impedirti di ricorrere al giudice un domani (e sempre che non abbiate già tentato un approccio di amichevole composizione della situazione), convocherei i due comunisti spiegando la situazione e la questione dei mancati pagamenti ,l'esigenza necessitata del tuo cliente, lasciando ai due la decisione sulle eventuali alternative possibili alla strada maestra
le alternative da proporre - alla strada regina da te già individuata - sono le seguenti:
1. mandato/procura al comunista tuo cliente da parte del comunista benestante alla gestione ordinaria del contratto di locazione comune, comprensiva di attività di sollecito, recupero credito e causa di sfratto per morosità. Il mandatario avrà l'obbligo del rendiconto e il mandante dovrà sobbarcarsi (a metà) le eventuali spese di gestione
2. cessione - a pari cifra - dei crediti maturati e maturandi revenienti dalla locazione da parte del comunista tuo cliente all'altro benestante per un anno/due/ fino alla fine della locazione, con pagamento mensile alla scadenza pattuita in contratto
le attività finora espletate dal comunista tuo cliente a beneficio della comunione (spese legali) ricadono o nel mandato tacito o nella negotiorum gestio e, quindi, sarebbero a carico di entrambi i comunisti
rappresenta pure alle parti che un comportamento inerte o tollerante da parte della proprietà può incidere sia sulla eventuale clausola risolutiva espressa (ove contenuta nella locazione) oppure - quantomeno - sulla valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento qualora si dovesse risolvere il contratto e sfrattare l'inquilino moroso