Dai, ragazzi, non fate così che mi commuovo e poi mi viene il singhiozzo, situazione di estremo imbarazzo (soprattutto ai funerali, vi assicuro).
Esistono due normative diverse e separate:
1. L’art. 2, co. 1 del DL n°79/2012 -------------> COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO;
2. L’art. 7 del D.Lgs. n°286/1998 ---------------> COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’
Che si tratti di soggetti italiani, comunitari, extracomunitari, la registrazione del contratto assorbe il primo obbligo, previsto dall’art. 2 del DL citato, a determinate condizioni, vale a dire quando il contratto di locazione supera i 30 giorni: la norma si riferisce solo ai “
contratti soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso” (il termine fisso per le locazioni è di 30 giorni, per i comodati di 20), non quelli registrati in via facoltativa (come i turistici inferiori ai 30 giorni), né quelli che, pur nell’obbligo, non sono registrati.
Qui si è aperta una controversia (gli immobili e le sue leggi sono il regno delle distorsioni cognitive), in quanto dall’interpretazione letterale della norma, secondo alcuni interpreti, l’obbligo di comunicazione alla P.S. continuerebbe a sussistere in relazione ai contratti di locazione non soggetti a registrazione in termine fisso, appunto, quelli turistici con più soggetti, ma tutti di durata inferiore ai 30 giorni.
Altri interpreti (e il 99% delle Questure), ritengono, invece, che, in assenza di registrazione in termine fisso, continui ad applicarsi l’articolo 12, co. 1 del DL n°59/1978 – che non stato abrogato - per il quale «
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione […] ».
In caso di soggetti extracomunitari, la COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’, art. 7 D.Lgs. citato, entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità, permane sempre anche se la durata della stessa è limitata anche ad un solo giorno. La denuncia di ospitalità spetta a colui che ospita o ha la disponibilità dei locali, in nome proprio o altrui (locatore, locatario, sublocatore, rappresentante legale ecc.) che deve portare a conoscenza della P.S. la presenza dei cittadini stranieri (extraUE) sul territorio italiano.
Arrivo alla domanda finale delle schedine degli alloggiati. La comunicazione attraverso l’invio telematico delle schedine alle autorità di P.S. è riservata solo ai gestori di attività ricettive, vale a dire alberghi, pensioni, affittacamere e anche a chi esercita saltuariamente l’attività di B&B (vedi circolare del Ministero dell’Interno n°557/2005) che sono tenuti alla comunicazione giornaliera delle generalità delle persone alloggiate in strutture ricettive.