lenna gabriele

Nuovo Iscritto
ciao a tutti,nn e' la prima volta che scrivo e ho trovato le vostre indicazioni molto utili..
Vi ripongo il mio quesito,io sono proprietario di un immobile in toscana in area peep rogitato nel agosto 2005...Andando a parlare in comune mi e' stato detto che prima dei 5 anni nn posso riverdere nulla.
avendo avviato l'acquisto di un appartamento a milano procedendo l'intestazione di tale immobile a mio fratello.andando a richiere il mutuo in banca tramite l'intermediario di mutui on line, intestando il mutuo a mio fratello e facendo io da garante,e non ci sono problemi.siccome io dovrei rogitare l'immobile a milano a gennaio mi e' stato detto che e' possibile rogitare l'appartamento di milano come prima casa impegnadosi o facendo compromesso di rivendere la casa in toscana entro l'anno.essendo una manovra da eseguire asll'interno della famiglia vorrei sapere se cio' e posssibile.infatti vendendo o donando l'appartamento a settembre 2010 non dovrebbero esserco problemi per l'area peep.grazie spero di essere stato piu' o meno chiaro
ciao
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
Re: agevolazioni prima casa

Scusa Lenna, non ho ben capito...: ricapitoliamo:
Tu hai acquistato nel 2005 in area Peep un immobile, lo hai acquistato come 1a casa?
Vuoi acquistare un appartamento a Milano, e intendi intestarlo a tuo fratello, che sarà titolare di un mutuo di cui tu sarai garante.
Vuoi fare rogitare il nuovo appartamento a gennaio, appartamento che lui ti rivenderà o donerà a settembre 2010.....
Se è così, per darti una risposta il più possibile precisa, è necessario sapere a che obblighi di convenzione è legata la vendita peep, se non ci sono obblighi particolari e tu puoi dimostrare ( con residenza, consumo dei servizi enel, gas, telecom) che hai abitato la casa in Toscana per almeno 24 mesi, puoi venderla e comprare l'altra a Milano ( entro 1 anno dalla vendita dell'immobile in Toscana), senza oneri fiscali e addirittura avendo un credito d'imposta sul nuovo immobile che andrai ad acquistare a Milano.
La soluzione che tuo fratello possa farti una donazione a settembre 2010, è estremamente delicata e rischiosa, soprattutto se tuo fratello ha moglie e figli, perchè la donazione può essere impugnata anche dagli eredi.Ripeto comunque bisognerebbe leggere l'atto di acquisto dell'immobile in Toscana per capire a quali obblighi sei vincolato, oltre al normale quinquennio.
Ciao
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Re: agevolazioni prima casa

..tutto ok..ma se mantieni la proprieta' della casa in toscana, e nel frattempo acquisti a milano, non hai alcuna possibilita' di usufruire di agevolazione d'imposta,nemmeno se hai fatto un preliminare di vendita o se la rogiti dopo un giorno. :triste:
 

lenna gabriele

Nuovo Iscritto
Re: agevolazioni prima casa

grazie per la risposta,quello che volevo sapere ,moto probabilmente non sono stato molto chiaro,se potevo rogitare l'appartamento a milano con agevolazioni prima casa,avendone intestata un altra impegnandomi a venderla entro l'anno con compromesso gia' firmato.comunque vorrei porvi un altra domanda su detrazione degli interessi passivi del mutuo.e' possibile visto che mio fratello attualmente non ha reddito detrarli in un secondo tempo ,tenendoli a credito,in attesa che lavoti e maturi reddito.i miei cordiali saluti
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
No assolutamente che io sappia, non si accumulano interessi passivi e non si ipotizza l'acquisto prima casa con un preliminare che promette la vendita di un immobile gia intestato come prima casa, se poi ci aggiungi i vincoli che ancora non sappiamo come dice Isabella :?
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
chi e' a conoscenza di questa nuova normativa della cassazione??

La cassazione ha recentemente deliberato che "l’agevolazione “prima casa” spetta sull’intero valore della compravendita qualora gli acquirenti siano congiunti in regime di comunione legale dei beni, anche se uno di essi sia sprovvisto dei requisiti richiesti dalla legge per avvalersi di questo beneficio."

Manlioooooo.....soccorsooooo :D :D
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
ecco quanto postato da qualche altra parte:
Secondo quanto disposto dalla Cassazione Civile, attraverso l’Ordinanza n.15426 del 1° luglio 2009. le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa in comunione legale, si applicano anche nei confronti del coniuge non titolare dei relativi requisiti previsti dalla legge. In particolare, la Cassazione, richiamando la Sentenza n.14237 del 28 ottobre 2000, ha motivato la sua decisione basandosi sul fatto che, in regime di comunione legale, in caso di acquisto di un immobile ad uso abitativo da parte di uno dei due coniugi, anche l'altro ne diviene comproprietario, con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali connesse. L'Ance spiega che il motivo della decisione risiede nel fatto che, secondo la Cassazione l'acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell’art.177 del Codice Civile si differenzia ontologicamente dall’acquisto in comune del bene stesso. L'Ance aggiunge che il coniuge, che diviene proprietario di metà del bene, non si rende acquirente del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge; di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull'acquisto della prima casa. Tale interpretazione della Cassazione contrasta con la Circolare Ministeriale n.38/E del 2005, in cui, invece, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l'agevolazione prima casa si può applicare solo in relazione al 50% del valore dell'immobile nel caso in cui solo uno dei coniugi si trovi in condizioni di godere dell'agevolazione. L'orientamento della Cassazione apre la strada per un cambiamento dell'interpretazione restrittiva espressa dall'Agenzia delle Entrate.

quanti punti mi merito?? :^^: :^^:
 

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