L’art. 41 comma 16 duodeces del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009 n. 14 (G.U. 28 febbraio 2009, n. 49) ha modificato l’art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392: norma che disciplina l’adeguamento del canone nei contratti di locazione ad uso non abitativo.
Per effetto della modifica il testo della norma è il seguente (modifiche in neretto): “1. Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. 2. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’art. 27, non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo” .
In base al nuovo testo della norma, entrato in vigore l’1 marzo 2009, l’adeguamento del canone sarà rimesso alla piena discrezionalità delle parti e potrà pertanto essere pari anche al 100% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice ISTAT).
Poichè il comma 1 della norma non richiama alcun criterio di adeguamento, in teoria si potrebbe legare l’adeguamento ad un indice diverso dall’indice ISTAT, espressamente previsto dal secondo comma. L’aggiornamento del canone deve comunque essere parametrato ad indici che siano espressione della variazione “del potere di acquisto della lira” (oggi euro): pare quindi preferibile continuare a fare riferimento all’indice ISTAT.
Il vecchio criterio di adeguamento (75% massimo dell’indice ISTAT) continua ad applicarsi ai contratti stipulati per la durata minima consentita dalla legge: 6 anni per gli immobili locati per l’esercizio di attività industriale, commerciale, artigianale o di interesse turistico (art. 27 co. 1 legge 392/1978); 9 anni per gli immobili locati per l’esercizio di attività alberghiera o teatrale (art. 27 co. 3 legge 392/78).
La nuova disciplina, infine, si applica anche ai contratti in corso: se il contratto, di durata superiore a quella minima, prevede un adeguamento pari al 75% dell’indice ISTAT, sembra preferibile subordinare l’aumento di tale percentuale al consenso di entrambe le parti.
nel mio caso 10+10 sembrerebbe possibile il 100%