brina82

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A è proprietario di un appartamento che intende dare in comodato d'uso gratuito a B e a C, che ristrutturano l'appartamento a spese di B, visto che costui è capiente fiscalmente (bonifici che partono dal conto di B).

Ristrutturato l'immobile, B esce di scena e porterà in detrazione per 10 anni la spesa, mentre C abiterà gratuitamente nell'immobile per x anni, spostando la residenza.

Tra B e C ci sono stretti legami di parentela.

Tralasciando quindi rischi derivanti da disaccordi interni, può funzionare? Oppure B per scaricare i lavori dovrebbe prendere la residenza nell'immobile? Qualcuno mi ha parlato di residenza ma secondo me non è necessaria.

Grazie.
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Anche secondo me può funzionare, perché leggendo sul web ho trovato anche io qualcosa ed incollo: “la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (art.16-bis TUIR) è collegata, tra le varie, anche alla titolarità da parte del contribuente di un contratto di locazione di un’unità immobiliare abitativa e non presuppone necessariamente la residenza anagrafica nel luogo di abitazione.” Infatti anche sul sito dell’agenzia delle entrate non viene nemmeno menzionata la residenza e comunque pensando anche alla ristrutturazione degli immobili adibiti a seconda casa, quindi no residenza, la detrazione delle spese di ristrutturazione può essere richiesta, in fin dei conti basta avere un titolo, proprietario o affittuario (assolutamente con regolare contratto registrato). Ma volevo prima vedere altre risposte, Francesca mi ha anticipata.
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ad integrazione per mio stupore (in merito ai soggetti) incollo altro:
“La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tali soggetti sono:
  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3)
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2);
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.2);
  • conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;
  • futuro acquirente.
 

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