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In una recentissima decisione del 21 dicembre la II sezione civile della Cassazione, decidendo una controversia tra alcuni condomini e un Comune, ha precisato che "le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto. "
Nella sentenza della Corte d'Appello oggetto dell'impugnazione era stato rilevato che nell'atto di acquisto del Comune il portico era stato considerato bene condominiale.
Il Comune aveva realizzato nel portico alcuni alloggi per sfrattati e due condomini si erano opposti giudizialmente chiedendo la condanna del Comune alla rimozione delle unità abitative e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, deducendo la natura condominiale del porticato in cui dette unità erano state realizzate.
Nel testo contrattuale esaminato dai giudici si richiamava espressamente, per la miglior identificazione del cespite compravenduto, la planimetria allegata all'atto ("il tutto meglio individuato con contorno di colore rosso nella planimetria, che, previa sottoscrizione delle parti con me notaio, si allega sub C") e il percorso argomentativo sviluppato nella perizia dell'ufficio tecnico comunale (pur essa richiamata ed allegata all'atto notarile) di stima della congruità del prezzo delle compravendita.
La superficie del porticato era espressamente definita "di uso comune" e, ai fini della valutazione, veniva diminuita di due dodicesimi, pari al rapporto tra il numero delle unità immobiliari non vendute al Comune e il numero delle unità immobiliari costituenti il fabbricato.
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato e confermata la sentenza favorevole ai condomini.
Luigi De Valeri e lo staff dello Studio.
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