Situazione interessante e non rara.
Il promissario acquirente non riesce ad ottenere mutuo, la banca gli rifiuta il finanziamento perché l'immobile provenienza da donazione.
Agisce quindi per ottenere la restituzione del doppio della caparra.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello sia, infine, la Corte di Cassazione (con la sentenza sopra indicata), respingono la domanda.
Secondo i giudici, infatti:
a) al momento dell'acquisto non vi erano elementi che facessero ritenere possibile o concreta la lesione di legittima, anzi il pericolo era astratto visto che il donante aveva un solo figlio;
b) anche in caso di lesione di legittima, la riduzione della donazione è una mera eventualità (non una conseguenza automatica);
3) quando anche, infine, si dovesse giungere alla riduzione della donazione, l'erede leso dovrà prima di tutto escutere il patrimonio del donatario e, solo in caso di sua incapienza, potrà rifarsi sul bene oggetto di donazione.
In virtù dei predetti elementi la Cassazione ha confermato l'orientamento costante, a mente del quale:
"il fatto che un immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima esclude di per sè che esista un pericolo effettivo di rivendica e che quindi il compratore possa sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia".
Per inciso i giudici hanno rilevato che il promissario acquirente non aveva subordinato l'acquisto all'ottenimento del mutuo e che pertanto non poteva dolersene.
Il promissario acquirente non riesce ad ottenere mutuo, la banca gli rifiuta il finanziamento perché l'immobile provenienza da donazione.
Agisce quindi per ottenere la restituzione del doppio della caparra.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello sia, infine, la Corte di Cassazione (con la sentenza sopra indicata), respingono la domanda.
Secondo i giudici, infatti:
a) al momento dell'acquisto non vi erano elementi che facessero ritenere possibile o concreta la lesione di legittima, anzi il pericolo era astratto visto che il donante aveva un solo figlio;
b) anche in caso di lesione di legittima, la riduzione della donazione è una mera eventualità (non una conseguenza automatica);
3) quando anche, infine, si dovesse giungere alla riduzione della donazione, l'erede leso dovrà prima di tutto escutere il patrimonio del donatario e, solo in caso di sua incapienza, potrà rifarsi sul bene oggetto di donazione.
In virtù dei predetti elementi la Cassazione ha confermato l'orientamento costante, a mente del quale:
"il fatto che un immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima esclude di per sè che esista un pericolo effettivo di rivendica e che quindi il compratore possa sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia".
Per inciso i giudici hanno rilevato che il promissario acquirente non aveva subordinato l'acquisto all'ottenimento del mutuo e che pertanto non poteva dolersene.