L'organo amministrativo,conformemente alla sua struttura stabilita dai soci
con la decisione di nomina,è investito dei piu ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il consiglio di amministrazione,qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto
della nomina,elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente un vice presidente
che sostituisca il presidente nei casi di assenza.
il consiglio di amministrazione puo delegare tutti quei poteri che sono per legge
delegabili al presidente del consiglio di amministrazione od a uno o più consiglieri.
Una delega non esclude le altre e il consiglio di amministrazione ne determina l'estensione.
La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'amministratore unico
o al presidente del consiglio di amministrazione o,in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente se nominato.
La firma del vice presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati,se nominati
nei limiti della delega conferita.