Buongiorno,
un amico (Tizio) ha ereditato dal padre un appartamento al 100% ubicato in una piccola palazzina e una quota pari al 50% delle pertinenze (giardino, locale magazzino in corpo separato, sottotetto, locale al piano terreno adibito a ricovero auto e lavanderia); quindi l'appartamento è suo al 100% mentre le pertinenze sono in comune al 50% con altro appartamento (si tratta infatti di una palazzina con due soli appartamenti, ogni appartamento è di proprietà esclusiva di una persona, rispettivamente Tizio e Caio, mentre le pertinenze sono in comune tra i due).
Tizio vuole vendere, ed ha trovato un potenziale acquirente; ha affidato ad un tecnico di verificare se tutto OK oppure se ci siano alcune irregolarità edilizie nelle parti comuni; in caso ci fossero, Tizio vorrebbe regolarizzare il tutto, ripristinando, ma teme che Caio, l'altro comproprietario, si opporrebbe, per ostacolarne la vendita ed obbligarlo di fatto a venderlo a lui ad un presso fortemente ribassato.
Leggevo che la Cassazione (sentenza n. 3873 del 16 febbraio 2018 a Sezioni Unite) ha affermato il principio di diritto secondo cui la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell'articolo 934 cc, di proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, ai quali, tuttavia, SPETTA IL DIRITTO DI opporsi e CHIEDERNE LA DEMOLIZIONE.
Tizio può inviare una raccomandata a Caio comunicandogli che entro 30 giorni intraprenderà i lavori di ripristino e, anche se Caio si opponesse, chiamare un'impresa edile e farli eseguire (Tizio sarebbe disposto anche a farli eseguire a sue spese), oppure se Caio si opponesse dovrebbe necessariamente andare per vie legali che potrebbero durare anni?
Grazie
Altro quesito: Qualora emergessero invece solamente piccole irregolarità sanabili, leggevamo sul web che l'istanza per sistemare le difformità edilizie va presentata da TUTTI I COMPROPRIETARI e non basta un singolo comproprietario; quindi PER LE PARTI COMUNI, SE l'ALTRO COMPROPRIETARIO VOLESSE OSTACOLARLO PER IMPEDIRE DI VENDERE a terzi, AVREBBE LE MANI LEGATE?
Immobile in comproprietà e istanze di sanatoria Secondo la giurisprudenza, il soggetto legittimato alla richiesta di mettere in regola l'immobile deve essere colui che abbia la totale disponibilità del bene, non essendo invece legittimato il semplice proprietario pro quota o il comproprietario di un immobile
Insomma: l'istanza per mettere in regola l'immobile deve provenire da tutti i contitolari.
Ciò vale tanto per la richiesta di condono quanto per quella di sanatoria.
Grazie mille
un amico (Tizio) ha ereditato dal padre un appartamento al 100% ubicato in una piccola palazzina e una quota pari al 50% delle pertinenze (giardino, locale magazzino in corpo separato, sottotetto, locale al piano terreno adibito a ricovero auto e lavanderia); quindi l'appartamento è suo al 100% mentre le pertinenze sono in comune al 50% con altro appartamento (si tratta infatti di una palazzina con due soli appartamenti, ogni appartamento è di proprietà esclusiva di una persona, rispettivamente Tizio e Caio, mentre le pertinenze sono in comune tra i due).
Tizio vuole vendere, ed ha trovato un potenziale acquirente; ha affidato ad un tecnico di verificare se tutto OK oppure se ci siano alcune irregolarità edilizie nelle parti comuni; in caso ci fossero, Tizio vorrebbe regolarizzare il tutto, ripristinando, ma teme che Caio, l'altro comproprietario, si opporrebbe, per ostacolarne la vendita ed obbligarlo di fatto a venderlo a lui ad un presso fortemente ribassato.
Leggevo che la Cassazione (sentenza n. 3873 del 16 febbraio 2018 a Sezioni Unite) ha affermato il principio di diritto secondo cui la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell'articolo 934 cc, di proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, ai quali, tuttavia, SPETTA IL DIRITTO DI opporsi e CHIEDERNE LA DEMOLIZIONE.
Tizio può inviare una raccomandata a Caio comunicandogli che entro 30 giorni intraprenderà i lavori di ripristino e, anche se Caio si opponesse, chiamare un'impresa edile e farli eseguire (Tizio sarebbe disposto anche a farli eseguire a sue spese), oppure se Caio si opponesse dovrebbe necessariamente andare per vie legali che potrebbero durare anni?
Grazie
Altro quesito: Qualora emergessero invece solamente piccole irregolarità sanabili, leggevamo sul web che l'istanza per sistemare le difformità edilizie va presentata da TUTTI I COMPROPRIETARI e non basta un singolo comproprietario; quindi PER LE PARTI COMUNI, SE l'ALTRO COMPROPRIETARIO VOLESSE OSTACOLARLO PER IMPEDIRE DI VENDERE a terzi, AVREBBE LE MANI LEGATE?
Immobile in comproprietà e istanze di sanatoria Secondo la giurisprudenza, il soggetto legittimato alla richiesta di mettere in regola l'immobile deve essere colui che abbia la totale disponibilità del bene, non essendo invece legittimato il semplice proprietario pro quota o il comproprietario di un immobile
Insomma: l'istanza per mettere in regola l'immobile deve provenire da tutti i contitolari.
Ciò vale tanto per la richiesta di condono quanto per quella di sanatoria.
Grazie mille