Due recenti interventi legislativi hanno eliminato l'obbligo di presentazione alla Questura della comunicazione di cessione di fabbricato in caso di locazione abitativa (non rileva la tipologia) o di vendita, in quanto assorbito dalla registrazione dei relativi contratti di locazione e di cessione. L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce, infatti, che: "
fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi della comunicazione, incluso l'obligo previsto dall'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n°59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n°191". Ancor più recentemente, con il D.L. 70/2011 (art. 5, comma 1, lettera d), convertito dalla legge 106/2011, il legislatore ha stabilito che l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato è assorbita anche dalla registrazione del contratto di cessione dell'immobile.
Pertanto, le sanzioni previste, in caso di mancanza di comunicazione non si applicano dal 7 aprile 2011 (data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011) nei confronti dei locatori che abbiano provveduto alla registrazione del contratto di locazione presso l'Ade, e dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011) nei confronti del venditore di immobili che abbia proceduto alla registrazione del contratto di compravendita.
L'obbligo della comunicazione non viene, però, meno nel caso di locazione a uso abitativo effettuata nell'esercizio di una attività di impresa, arte o professione.
Ora, dal momento che la normativa in materia non è stata ancora "digerita" da parte delle varie autorità di pubblica sicurezza (circolano, in questi giorni, in Questura, certe interpretazioni fantasiose e visionarie da far impallidire il miglior Fellini
), nel caso in cui l'autorità locale di P.S. lo richieda, è consigliabile comunicare le generalità del conduttore.