Insieme all’abolizione dell’IMU sulle prime case la Legge di Stabilità 2016 ha stabilità anche lo stop all’IVIE, l’imposta sugli immobili detenuti da cittadini italiani all’estero, sempre che si tratti di abitazioni principali. Escluse anche in questo caso dall’esenzione IVIE le prime case di lusso ed i castelli, così come previsto per l’esenzione IMU.
IVIE
L’IVIE, lo ricordiamo è l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero detenuti all’estero da cittadini italiani istituita, a decorrere dal 2011, sugli immobili dall’articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Una tassa di fatto del tutto analoga all’IMU, essendo prevista per i proprietari, ovvero dal titolare di altro diritto reale, di immobili ubicati all’estero nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile (come l’aliquota base dell’IMU). Per le prime case e le relative pertinenze è prevista, attualmente, una riduzione dell’imposta allo 0,4% del valore dell’immobile, nonché una detrazione forfetaria di 200 euro. In generale l’imposta non è dovuta se l’importo non supera 200 euro.
=> Riforma TASI e IMU: le novità 2016
Inoltre gli immobili adibiti ad abitazione principale all’estero con le relative pertinenze e anche gli immobili situati all’estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato non concorrono alla formazione del reddito complessivo, in deroga all’articolo 70, comma 2, del TUIR.
Esenti le prime case
Esclusi dall’esenzione per le prime case gli immobili di lusso ed i castelli pur rimanendo ferma, per questa tipologia di immobili, la detrazione di 200 euro e l’applicazione di un’aliquota ridotta allo 0,4 %.
Fonte PMI.IT ..piccole e medie imprese
IVIE
L’IVIE, lo ricordiamo è l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero detenuti all’estero da cittadini italiani istituita, a decorrere dal 2011, sugli immobili dall’articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Una tassa di fatto del tutto analoga all’IMU, essendo prevista per i proprietari, ovvero dal titolare di altro diritto reale, di immobili ubicati all’estero nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile (come l’aliquota base dell’IMU). Per le prime case e le relative pertinenze è prevista, attualmente, una riduzione dell’imposta allo 0,4% del valore dell’immobile, nonché una detrazione forfetaria di 200 euro. In generale l’imposta non è dovuta se l’importo non supera 200 euro.
=> Riforma TASI e IMU: le novità 2016
Inoltre gli immobili adibiti ad abitazione principale all’estero con le relative pertinenze e anche gli immobili situati all’estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato non concorrono alla formazione del reddito complessivo, in deroga all’articolo 70, comma 2, del TUIR.
Esenti le prime case
Esclusi dall’esenzione per le prime case gli immobili di lusso ed i castelli pur rimanendo ferma, per questa tipologia di immobili, la detrazione di 200 euro e l’applicazione di un’aliquota ridotta allo 0,4 %.
Fonte PMI.IT ..piccole e medie imprese