Quali sono i termini di legge per il condominio committente per contestare i vizi e poi, se necessario, agire in giudizio e far risolvere un contratto di appalto per grave inadempimento della ditta appaltante con l'accertamento di gravi difetti dell'opera ?
E' una fattispecie che non di rado si verifica nella gestione condominiale e che l'amministratore professionista è chiamato a curare con la dovuta attenzione nell'interesse dei condomini di cui è mandatario.
In una controversia decisa di recente dai giudici di piazza Cavour con la sentenza n. 26233/2013 il condominio in primo grado e in appello era stato dichiarato decaduto dall'azione contrattuale ex art. 1667 c.c. in cui si contesta che la costruzione non corrisponde alle caratteristiche del progetto e del contratto d'appalto in quanto proposta oltre l'anno, i condomini avevano indicato i difetti in assemblea già da oltre tre anni.
L'art. 1667 c.c. statuisce che "il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta" per cui il termine decadenziale "decorre dal momento in cui il committente ha avuto in ogni modo conoscenza di ciò che prima gli era occulto."
La Cassazione decidendo il ricorso del condominio ha enunciato il principio in tema di appalto per cui qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, c.c. decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi.
Conoscenza che nel caso particolare poteva ritenersi acquisita, senza necessità di accertamenti tecnici, attraverso i verbali di assemblea condominiale da cui risultava che i condomini erano a conoscenza dei vizi in questione sin dagli anni 1995/1996, rispetto alla citazione notificata soltanto nel dicembre 1999.
Avv. Luigi De Valeri
E' una fattispecie che non di rado si verifica nella gestione condominiale e che l'amministratore professionista è chiamato a curare con la dovuta attenzione nell'interesse dei condomini di cui è mandatario.
In una controversia decisa di recente dai giudici di piazza Cavour con la sentenza n. 26233/2013 il condominio in primo grado e in appello era stato dichiarato decaduto dall'azione contrattuale ex art. 1667 c.c. in cui si contesta che la costruzione non corrisponde alle caratteristiche del progetto e del contratto d'appalto in quanto proposta oltre l'anno, i condomini avevano indicato i difetti in assemblea già da oltre tre anni.
L'art. 1667 c.c. statuisce che "il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta" per cui il termine decadenziale "decorre dal momento in cui il committente ha avuto in ogni modo conoscenza di ciò che prima gli era occulto."
La Cassazione decidendo il ricorso del condominio ha enunciato il principio in tema di appalto per cui qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, c.c. decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi.
Conoscenza che nel caso particolare poteva ritenersi acquisita, senza necessità di accertamenti tecnici, attraverso i verbali di assemblea condominiale da cui risultava che i condomini erano a conoscenza dei vizi in questione sin dagli anni 1995/1996, rispetto alla citazione notificata soltanto nel dicembre 1999.
Avv. Luigi De Valeri