Salve a tutti amici,
qualcuno forse si ricorderà di me perché ho spesso chiesto aiuto a voi. Dunque ho un terreno agricolo dove da anni 825 secondo lui) un agricoltore lo coltiva, dopo una lunga trattativa abbiamo convenuto di fare un contratto dove a me andranno 30 euro annui.
Vi sottopongo il contratto che mi ha proposto, a prima vista non vedo nulla di strano, ma prima di firmare vorrei avere qualche consiglio da voi se c'è qualche trabocchetto che mi sfugge, se è consigliabile far aggiungere qualche dicitura per essere meglio tutelato..ad esempio ho letto in rete che i contratti di affitto a fondi rustici hanno una durata molto più lunga e possono essere prorogati anche per molti anni, ma è vero?
Inoltre non si specifica chi pagherà le spese di registrazione e per il rinnovo, anche se ho detto all'altra parte che mi accontento di 30 euro annui solo se non ho spese inerenti registrazione e rinnovi.
Domani chiederò consiglio anche al mio commercialista, ma anche i vostri consigli sono molto ben accetti.
SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO AFFITTO FONDI RUSTICI(esente da bollo D.P.R. N. 599/82 art. 25 tab. B)
Con la presente scrittura privata da valersi nel modo migliore tra le parti ....(seguono i dati dei due interessati):
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
IL sig. ......concede in affitto a...... Che accetta i fondi ....(seguono dati del fondo) ai seguenti patti e condizioni:
1- Il contratto avrà inizio alla data della sottoscrizione del presente atto e termine con la data del 10/11/2015 e si intenderà tacitamente rinnovata di due anni in due anni qualora non pervenga regolare disdetta mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza.
Alla data di scadenza del contratto i terreni concessi in affitto dovranno essere restituiti al legittimo proprietario o a chi per esso il quale potrà prendere direttamente possesso senza obbligo di alcun atto preventivo.
2- Il canone viene concordemente pattuito tra le parti nel corrispettivo di euro 30 alla p.m. Da versarsi in un'unica soluzione al 30 novembre di ogni anno. Detto canone sarà soggetto a rivalutazione a norma dell'art. 10 legge 203/82.
3 L'affittuario dichiara di conoscere l'entità dei beni affittati, i loro confini nonché le servitù attive e passive.
4- Ai fini della registrazione il canone per l'intero periodo è stabilito in euro 90.
5- Espressamente i concedente vieta il subaffitto dei beni locati nonché la loro concessione a terzi.
Gli impegni assunti nel presente contratto sono validi ed operanti non solo nei confronti della proprietà ma anche nei confronti dei suoi aventi causa.
6- Gli affittuari danno atto che i terreni locati sono rispondenti alle condizioni necessarie per praticare le buone coltivazioni, sicché non si rende necessaria l'introduzione di ulteriori miglioramenti. I conduttori pertanto rinunciano a richiedere lavori straordinari di miglioria di qualsiasi genere e rinunciano all'applicazione degli artt. 17 e 20 della legge 203/82. I conduttori potranno, se lo riterranno opportuno, previo consenso scritto della proprietà, realizzare opere di miglioria senza però richiedere alla stessa alcun indennizzo.
7- Tenuto conto:
- che l'art. 42 par.fi 3 e 5 del reg. CE 1782/03, agli art. 6 e 18 del reg. CE 795/04 e l'art. 2 del D.M. Min. P.A.F. 05/08/04 sono finalizzati a garantire l'accesso alla riserva nazionale a chi condurrà il fondo dopo la scadenza del rapporto contrattuale;
- che il presente contratto viene stipulato anche ai fini del mantenimento dell'attuale ordinamento colturale del fondo e dell'efficienza della dotazione immobiliare e della rete irrigua.
Al fine di garantire un'economica conduzione del fondo, nel corso del contratto il conduttore si impegna a non cedere i diritti all'aiuto che gli verranno assegnati, pertinenti alle particelle ammissibili qui affidate. L'inosservanza della presente clausola comporterà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..
8- Il concedente si riserva di richiedere il rilascio di quei terreni che venissero inclusi ne P.R.G. Con destinazione diversa di quella agricola: il rilascio dovrà avvenire al termine dell'annata agraria durante la quale è stato richiesto, senza la corresponsione di indennizzo ivi compresa l'indennità prevista dall'art. 50 legge 203/82, per risoluzione anticipata del rapporto di affitto.
9- I canoni irrigui sono posti a carico degli affittuari.
10- Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si fa riferimento al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia agraria, in particolare alla Legge 203/82.
La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti ai sensi e gli effetti dell'art. 45 della legge 203/82, con la presenza delle Associazioni di Categoria degli affittuari Federazione Provinciale Col Diretti e V.C.O. E della proprietà Associazione Provinciale della Proprietà Fondiaria, che sono intervenuti al presente accordo in conformità delle funzioni rappresentative che le organizzazioni Sindacali assolvono statutariamente.