Le novità legislative previste dalla Legge di riforma del mercato del lavoro - 28 giugno 2012, n.92 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012) consistono nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n.276 del 2003.
Le modifiche riguardano:
Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente.
Ambiti di attività e tipologie di prestatori: sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il
settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per :
- aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
- aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale.
Committenti pubblici: viene confermata la nozione di committente pubblico, che comprende ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.
Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro occasionale accessorio esclusivamente nell’ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a “manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà”, nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.
Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell’utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei 'lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti’, previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.
Comunque occorrerebbe capire in che veste fai il collaboratore occasionale.