agenziapisa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Gentile redazione Immobilio.it,
apro il seguente argomento per cercare chiarezza sui contratti di locazione transitori, più volte dai miei colleghi vedo registrare contratti transitori per lavoratori con canone libero, cioè scelto dal locatore, quando invece la normativa prevede canoni concertati pertanto calmierati dagli accordi tra le varie associazioni di categoria. Ovviamente l'agenzia delle entrate non pone il veto sulla registrazione, ma in caso di controversie tra locatore e conduttore in base alla ultima giurisprudenza il conduttore può pagare il canone previsto dagli accordi del comune,dove esistenti. Spero di aver sollevato un dubbio e di avere conferma sui miei presupposti maturati cercando di interpretare la legge 431/98 e leggendo la giurisprudenza in merito.
Saluti
Leonardo
 

il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
"redazione" mi sembra eccessivo :D

Siamo più che altro uno sparuto gruppetto di quarantenni di cui la maggioranza è AI.
Non stiamo a dire tanto di noi, per non essere tacciati di pubblicità visto che immobilio.it nasce per condividere informazioni e idee tra noi AI.

Era giusto per chiarire :)
Aspettiamo che qualche collega risponda adeguatamente al tuo quesito ;)
 

giorgino

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Dunque.

La legge 431/98 prevede il contratto ad uso transitorio nel caso l’inquilino sia uno studente universitario (da 6 mesi a 3 anni) o un lavoratore o comunque per esigenze di transitorietà (da 1 a 18 mesi), motivandole e meglio se riportate in contratto.
Questo tipo di contratto è “a canone concordato”, cioè il canone mensile viene determinato dalle tabelle comunali sottoscritte con le associazioni degli inquilini e dei proprietari che si possono reperire presso le rispettive associazioni.
Morale, sono contratti a “canone libero” ma con un tetto massimo entro il quale sottostare.
Il fatto che sia possibile registrare contratti transitori con canone superiore a quello previsto dalle associazioni, non vuol dire che siano "legittimi". Le conseguenze possono essere diverse tra le quali la più inquietante che in caso di litigio tra le parti, il conduttore possa "trasformare" il contratto transitorio in "patti in deroga", cioè in un contratto prima casa 4+4.
Per questo contratto non sono previsti sgravi fiscali di sorta.

g
 

Patty

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
giorgino ha scritto:
Dunque.

La legge 431/98 prevede il contratto ad uso transitorio nel caso l’inquilino sia uno studente universitario (da 6 mesi a 3 anni) o un lavoratore o comunque per esigenze di transitorietà (da 1 a 18 mesi), motivandole e meglio se riportate in contratto.
Questo tipo di contratto è “a canone concordato”, cioè il canone mensile viene determinato dalle tabelle comunali sottoscritte con le associazioni degli inquilini e dei proprietari che si possono reperire presso le rispettive associazioni.
Morale, sono contratti a “canone libero” ma con un tetto massimo entro il quale sottostare.
Il fatto che sia possibile registrare contratti transitori con canone superiore a quello previsto dalle associazioni, non vuol dire che siano "legittimi". Le conseguenze possono essere diverse tra le quali la più inquietante che in caso di litigio tra le parti, il conduttore possa "trasformare" il contratto transitorio in "patti in deroga", cioè in un contratto prima casa 4+4.
Per questo contratto non sono previsti sgravi fiscali di sorta.

g
 

alexpk

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Bisogna precisare anche una cosa, certi comuni sotto una soglia di abitanti non necessità di canone concordato, e anche i comuni sopra una soglia di abitanti devono pattuire i le tabelle dei canoni.
In caso in cui non ci sono pattuizioni tra il comune e le categorie, il canone può essere tranquillamente libero e senza vincoli alcuni.
 

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