Naoto

Membro Ordinario
il contratto scadra' a maggio del 2015 con cui finiranno i 5 anni. nessuna delle 2 parti ha dato disdetta! la mia domanda e' la seguente. il contratto di locazione verr' riprorogato di altri 2 anni? il proprietario potra' ricontrattare il prezzo?
 

skywalker

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ciao.
Esistono diverse formule contrattuali e si differenziano prevalentemente in base alla loro durata.
I contratti commerciali hanno durata di 6 anni, 9 se si tratta di attività ricettive come alberghi e convitti ed è stabilita anche una durata massima di utilizzo della formula contrattuale che se non ricordo male dovrebbe essere 30 o 35 anni.
Per i contratti ad uso abitativo abbiamo possibilità di scelta o pattuizione invase alle esigenze di conduttore e locatore.
Il contratto più comune è il "locazione libera" e prevede una durata di 4 anni ( rinnovabili per il medesimo periodo.
Il contratto di "uso transitorio" ha una duratamassima di 18 mesi, per questa tipologia contrattuale non è previsto rinnovo pertanto cessa automaticamente per raggiungimento del termine ( nel caso precedente era necessaria disdetta scritta e motivata )
Esistono contratti appositi per particolari esigenze come ad esempio quelle per motivi di studio, questi contratti hanno una durata variabile dai 6 ai 36 mesi, sono rinnovabili e in caso di recesso del conduttore necessitano di disdetta come nel precedente caso da inviare almeno 3 mesi prima.
Il tuo caso è quello di contratto denominato " contratto di locazione concordato" ha durata di tre anni e può essere rinnovato per i due anni successivi.
Questa tipologia contrattuale si stipula solitamente perchè consente degli sgravi fiscali e al raggiungimento del termine può essere rinnovato ulteriormente.
Se decidi di recedere anticipatamente iltermine per questa tipologia contrattuale è di tre mesi.
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
Ciao Naoto,
ti riporto l'art. 2 comma 5 Legge 431/1998, che disciplina appunto il caso:
"5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni".
In assenza di raccomandata inviata nel termine dei sei mesi antecedenti, la locazione si è rinnovata alle stesse condizioni (triennio + eventuale biennio al medesimo canone di locazione).
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ciao Naoto,
ti riporto l'art. 2 comma 5 Legge 431/1998, che disciplina appunto il caso:
"5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni".
In assenza di raccomandata inviata nel termine dei sei mesi antecedenti, la locazione si è rinnovata alle stesse condizioni (triennio + eventuale biennio al medesimo canone di locazione).
ho sempre creduto si rinnova
Ciao Naoto,
ti riporto l'art. 2 comma 5 Legge 431/1998, che disciplina appunto il caso:
"5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni".
In assenza di raccomandata inviata nel termine dei sei mesi antecedenti, la locazione si è rinnovata alle stesse condizioni (triennio + eventuale biennio al medesimo canone di locazione).
Credevo si rinnovasse solo il biennio
 

Naoto

Membro Ordinario
Per cui se le parti intendessero rinnovare il contratto a nuove condizioni si ipotirebbe comunque un 3+2! la proroga dei 2 anni e' solo riferita ai primi 3 anni di locazione esatto?
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
Se le parti decidono di contrattare le condizioni di rinnovo, si potranno avere gli esiti più diversi: un nuovo 3 più 2, un 4 più 4, oppure nessun rinnovo.
Se invece la procedura di rinnovo a nuove condizione non è stata instarata, il contratto si rinnova alle stesse condizioni ( quindi un nuovo 3 + 2).
La proroga dei 2 anni si riferisce soltanto al periodo successivo al triennio, esatto.
 

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