Scusa l'irruzione di campo, Umby. Il tema è stato affrontato più volte in tutti i suoi aspetti più reconditi.
a) La riduzione del canone di locazione non richiede obbligatoriamente la comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Ciò nonostante, per attribuire certezza e computabilità all’accordo, le parti possono richiederne la registrazione volontaria (del canone e della relativa base imponibile);
b) L’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 67 euro (mod. F23; cod. trib. 109T) e l’accordo integrativo di riduzione (n°2 copie) sconta l’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio: la riduzione di canone è soggetta all’imposta di registro anche se il contratto è assoggettato a cedolare secca, in quanto – come ha precisato l’Agenzia delle Entrate Direzione Normativa dell’Emilia-Romagna su istanza di interpello – non costituisce una delle fattispecie per cui, in caso di opzione per la cedolare secca, non ne è dovuto il versamento.
c) Nel mod. 69, nel quadro A, in TIPOLOGIA DELL’ATTO, in caso di canone di locazione ribassato, dovrà essere riportato: RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE + serie e numero dell’atto, e in ADEMPIMENTO, dovrà barrarsi la casella “REG”;
d) Controversa è la questione relativa alla retroattività della riduzione di canone (la fattispecie non è disciplinata: per mancanza di prassi, è a discrezione dell’ufficio competente): la questione si dibatte tra chi sostiene la non ammissibilità di un accordo di riduzione con effetti retroattivi (in buona sostanza, non posso portare in registrazione oggi 25 settembre 2013, un accordo di riduzione di canone con effetti retroattivi, ad esempio,dal 1° marzo 2013) e coloro, invece, che la ritengono ammissibile, previo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso (viene sanzionata l’omessa registrazione dell’atto: entro 90 giorni = 12%, entro un anno = 15%, oltre, naturalmente, il pagamento degli interessi legali).
e) L’accordo produce effetti, ai fini dell’imposta di registro, a decorrere dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordata la nuova misura del canone. Nel caso di specie, se la nuova misura del canone concordata tra le parti ha decorrenza dal 1° settembre 2013, non essendo ancora scaduto il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro (vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità), l’imposta di registro verrà calcolata sul canone ridotto (118 euro).