In termini di diritto privato, il fatto che chi utilizza in modo stabile un immobile non abbia la residenza all’interno dei locali oggetto della locazione, non esclude che possa essere intestatario di un contratto di locazione. Tanto più che la legge n°431/1998, che disciplina il regime delle locazioni private, non impone per i contratti 3+2 l’obbligo di residenza per il conduttore. Sono migliaia le locazioni regolari a non residenti (studenti, turisti, lavoratori fuori sede per esempio), anche, immagino, in una città come Carrara.
Con riferimento al caso di specie, il tema della residenza si riferisce alla possibilità che ha il locatore di usufruire di agevolazioni fiscali stabilite dall’amministrazione comunale carrarese per questa tipologia di contratti. Affinchè il locatore possa usufruire della riduzione IMU, il conduttore, se non residente a Carrara, deve trasferire “la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, nonché effettiva e stabile dimora”. Il Comune di Carrara richiede, inoltre, che il locatore presenti una Dichiarazione di fruizione dell’aliquota agevolata IMU, dichiarando di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, pena la decadenza dai benefici conseguenti alla presentazione della dichiarazione, come previsto dall’art. 75, DPR citato (è ragionevole attendersi l’incrocio dati Ufficio IMU/Anagrafe).
Ciò non toglie che, in difetto del requisito richiesto al conduttore, il locatore di Carrara (Comune ad alta tensione abitativa) possa comunque stipulare un valido contratto di locazione concordato: non fruirà dei benefici fiscali comunali (IMU ridotta al 7,6 per mille), ma godrà comunque delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia contrattuale (deduzione forfettaria IRPEF 2013=33,5%; Registro=2% del 70% del canone annuo).
Le agevolazioni fiscali per il conduttore sono diverse e alternative fra loro, ma dipendono tutte dal reddito complessivo dichiarato a fini IRPEF, comprendendo in quest’ultimo importo anche l’eventuale reddito di fabbricati assoggettati a cedolare secca. In ogni caso è bene precisare che le agevolazioni fiscali (che sono incompatibili e non cumulabili con il Fondo sociale per gli affitti stanziato dal Comune) spettano solo se l’oggetto della locazione è l’abitazione principale, vale a dire quella in cui il titolare del contratto dimora abitualmente. La norma, ai fini della detrazione spettante, in questo caso, non richiede esplicitamente la residenza anagrafica, potendo quest’ultima anche non coincidere con la dimora abituale (tuttavia è prassi che i due luoghi coincidano). La residenza anagrafica è, invece, richiesta al lavoratore fuori sede che si trasferisce per motivi di lavoro (art. 16, co. 1-bis del TUIR). Si ricorda, infine, che mentre per il locatore il beneficio fiscale è previsto solo se l’immobile è situato in un Comune ad alta tensione abitativa, il conduttore ne ha comunque diritto a prescindere.