Se ci si attiene alla normativa e alle sentenze NO, devi aspettare in quanto la mancanza del certificato può dare luogo alla risoluzione del contratto e alla richiesta di danni da parte del locatario “attenendo questa ad un requisito essenziale della cosa” (Cassazione Civile, 16 giugno 2008 n. 16216).
“…la mancanza del certificato per non essere stato il provvedimento ancora richiesto o rilasciato, viene a configurare una situazione d’inadempimento in ragione dell’iniziale inettitudine della cosa a soddisfare l’interesse dell’acquirente del diritto reale o di credito sulla cosa”. Per cui, quand’anche l’inagibilità fosse ab initio nota alle parti contraenti, “il definitivo diniego del rilascio del certificato” (che assorbe quindi il caso, pure considerato dalla Corte, in cui il rilascio non sia stato dal locatore nemmeno richiesto) “legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno”.
(11 aprile 2006 n. 8409)
Non solo, la Suprema Corte aveva parzialmente rivisto il proprio indirizzo laddove, pur ribadendo che la mancanza delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, ovvero l’impossibilità di ottenerle, costituisca grave inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1578, tornava a intravedere un’esimente dalla responsabilità nel caso in cui il conduttore fosse a conoscenza della situazione e l’avesse consapevolmente accettata (Cassazione Civile, Sezione Terza, 7 giugno 2011 n. 12286). Tuttavia, tale principio deve comunque conformarsi a quanto affermato dalla stessa Corte, secondo la quale “grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della specifica attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni” (Cassazione, 25 gennaio 2011 n. 1735; Cassazione, 1 dicembre 2009 n. 25278; Cassazione, 8 giugno 2007 n. 13395; Cassazione, 13 marzo 2007 n. 5836).