agenzialeonardo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao
si può fare un contratto di locazione di una casa nuova, appena accatastata ma che ha solo la richiesta di agibilità o bisogna aspettare i 60 giorni per avere il "silenzio - assenso"?
Grazie!
Buon lavoro!
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Puoi fare il contratto con termine iniziale a 60 giorni. In ogni caso secondo me non essendo elemento necessario ai fini del contratto di locazione potresti farlo. Ci sono tanti immobili ad uso abitazione che mancano di certificato di agibilità all'epoca abitabilità... aspetto conferme...
 

Rosa1968

Membro Storico
Puoi fare il contratto con termine iniziale a 60 giorni. In ogni caso secondo me non essendo elemento necessario ai fini del contratto di locazione potresti farlo. Ci sono tanti immobili ad uso abitazione che mancano di certificato di agibilità all'epoca abitabilità... aspetto conferme...
Il problema che vedo io é la residenza. Poi comunque prendete le mie informazioni con le pinze perché non tratto gli affitti.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Se ci si attiene alla normativa e alle sentenze NO, devi aspettare in quanto la mancanza del certificato può dare luogo alla risoluzione del contratto e alla richiesta di danni da parte del locatario “attenendo questa ad un requisito essenziale della cosa” (Cassazione Civile, 16 giugno 2008 n. 16216).

…la mancanza del certificato per non essere stato il provvedimento ancora richiesto o rilasciato, viene a configurare una situazione d’inadempimento in ragione dell’iniziale inettitudine della cosa a soddisfare l’interesse dell’acquirente del diritto reale o di credito sulla cosa”. Per cui, quand’anche l’inagibilità fosse ab initio nota alle parti contraenti, “il definitivo diniego del rilascio del certificato” (che assorbe quindi il caso, pure considerato dalla Corte, in cui il rilascio non sia stato dal locatore nemmeno richiesto) “legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno”.
(11 aprile 2006 n. 8409)

Non solo, la Suprema Corte aveva parzialmente rivisto il proprio indirizzo laddove, pur ribadendo che la mancanza delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, ovvero l’impossibilità di ottenerle, costituisca grave inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1578, tornava a intravedere un’esimente dalla responsabilità nel caso in cui il conduttore fosse a conoscenza della situazione e l’avesse consapevolmente accettata (Cassazione Civile, Sezione Terza, 7 giugno 2011 n. 12286). Tuttavia, tale principio deve comunque conformarsi a quanto affermato dalla stessa Corte, secondo la quale “grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della specifica attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni” (Cassazione, 25 gennaio 2011 n. 1735; Cassazione, 1 dicembre 2009 n. 25278; Cassazione, 8 giugno 2007 n. 13395; Cassazione, 13 marzo 2007 n. 5836).
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Se ci si attiene alla normativa e alle sentenze NO, devi aspettare in quanto la mancanza del certificato può dare luogo alla risoluzione del contratto e alla richiesta di danni da parte del locatario “attenendo questa ad un requisito essenziale della cosa” (Cassazione Civile, 16 giugno 2008 n. 16216).

…la mancanza del certificato per non essere stato il provvedimento ancora richiesto o rilasciato, viene a configurare una situazione d’inadempimento in ragione dell’iniziale inettitudine della cosa a soddisfare l’interesse dell’acquirente del diritto reale o di credito sulla cosa”. Per cui, quand’anche l’inagibilità fosse ab initio nota alle parti contraenti, “il definitivo diniego del rilascio del certificato” (che assorbe quindi il caso, pure considerato dalla Corte, in cui il rilascio non sia stato dal locatore nemmeno richiesto) “legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno”.
(11 aprile 2006 n. 8409)

Non solo, la Suprema Corte aveva parzialmente rivisto il proprio indirizzo laddove, pur ribadendo che la mancanza delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, ovvero l’impossibilità di ottenerle, costituisca grave inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1578, tornava a intravedere un’esimente dalla responsabilità nel caso in cui il conduttore fosse a conoscenza della situazione e l’avesse consapevolmente accettata (Cassazione Civile, Sezione Terza, 7 giugno 2011 n. 12286). Tuttavia, tale principio deve comunque conformarsi a quanto affermato dalla stessa Corte, secondo la quale “grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della specifica attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni” (Cassazione, 25 gennaio 2011 n. 1735; Cassazione, 1 dicembre 2009 n. 25278; Cassazione, 8 giugno 2007 n. 13395; Cassazione, 13 marzo 2007 n. 5836).

In pratica se si è proprietari di un immobile dato in locazione e privo di agibilità, conviene scriverlo sul contratto per non avere problemi.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
In pratica se si è proprietari di un immobile dato in locazione e privo di agibilità, conviene scriverlo sul contratto per non avere problemi.
Qui il caso trattato non è l'immobile privo di agibilità... è l'immobile "in corso di accertamento di agibilità", dove a fronte di richiesta dell'agibilità se questa viene respinta, è come se avviene una modifica contrattuale, quindi posso chiedere la risoluzione del contratto. Se poi ho taciuto questa cosa posso anche chiederti i danni.
Un immobile "che è già privo di agibilità" non è che è una tua discrezione non scriverlo... ma va assolutamente dichiarato.
 

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