La comunicazione preventiva, da effettuare a mezzo lettera raccomandata, ha per oggetto sia la volontà di optare per la cedolare sia la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Lo "spiraglio" aperto dal paragrafo 8.3 della circolare °26/E è proprio quello ricordato da Limpida: "Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necesario inviare al conduttore la comunicazione in questione." In questo specifico passaggio, il direttore del'Agenzia delle Entrate dott. Attilio Befera non fa distinguo tra nuovi contratti e contratti già registrati: per i contratti di locazione che già prevedono la rinuncia agli aggiornamenti non è necessaria spedire la lettera raccomandata. Quando si stipulerà un contratto, quindi, basterà semplicemente inserire una clausola specifica.
Non sono d'accordo con te su questo punto:
Quando si stipulerà un contratto, quindi, basterà semplicemente inserire una clausola specifica.
perché è una tua libera interpretazione.
Meglio svincolare il contratto da scelte e non scelte che si faranno o non si faranno, a secondo delle situazioni presenti o future..
La comunicazione per l'opzione della cedolare secca é obbligatoria, non é una garanzia sufficiente per il conduttore trascriverlo solo sul contratto di locazione.La comunicazione, al di là dell'aumento o meno istat,( che in questo ultimo caso si riferiva ai contratti già in essere, presupponendo che il conduttore fosse già a conoscenza che il contratto di locazione fosse già stato registrato), pone il conduttore di sapere, che per il periodo di durata dell'opzione non é tenuto al pagamento dell'imposta di registro. Come fa a sapere il conduttore che
effettivamente il locatore ha fatto la scelta della cedolare secca e non é soggetto a pagare l'imposta di registro entro 30 giorni ?
Invito a leggere
TUTTA la circolare n.26 e al di là delle nostre interpretazioni personali o nell'attesa di conferme
del Dott Befera, e concludo con una riflessione:
- Non faccio alcun danno al Locatore se nei nuovi contratti di locazione, gli suggerisco di inviare la raccomandata al conduttore, mentre gli farei un
danno se aspettassi
eventuali o non conferme
dall'agenzia delle entrate che potrebbero annullare l'opzione ( ai sensi del comma 11 dell'art.3 del decreto legislativo 14 marzo 2011).