PAPILLON

Membro Attivo
Privato Cittadino
A chi fosse interessato, segnalo che anche per i contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione è venuto meno il limite dell'aggiornamento annuale del canone fissato dall'art.32 della legge 392/1978. Non per tutti i contratti, però, ma solo per quelli con una durata superiore a quelle minime stabilite dalla legge. Lo ha stabilito, infatti, l'art.41 della legge 14/2009, di conversione del decreto chiamato "milleproroghe", che al comma 16-duodecies ha previsto la facoltà per il locatore di pattuire, in tali contratti, un aggiornamento del canone nella misura del 100% delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Resta, invece, sempre fermo al 75% il massimo dell'aggiornamento che è possibile richiedere per le locazioni di duratra uguale o minore di quella prevista dall'art.27 della legge 392/1978, vale a dire di sei o di nove anni.

Io ho stipulato un contratto commerciale di 10+10 con rivalutazione istat del 100%

Da 7 anni il conduttore paga regolamente questa rivalutazione, spero di essere in regola...
 

phoenix77

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
se nel contratto non è specificato il diritto di recesso cioè questo:
Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, settimo comma della legge 392/1978, con preavviso di mesi sei
il diritto di recesso vale lo stesso?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
se nel contratto non è specificato il diritto di recesso cioè questo:
Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, settimo comma della legge 392/1978, con preavviso di mesi sei
il diritto di recesso vale lo stesso?


Il legislatore ha previsto, all'art. 27 della legge 392/1978, una duplice tipologia di recesso: quella convenzionale e quella legale: pertanto, se nel regolamento contrattuale non è previsto un patto che attribuisca al conduttore la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione (recesso convenzionale), il recesso del conduttore può essere legittimo solo se ricorrono gravi motivi (recesso legale).

Il recesso cosiddetto legale consente, infatti, al conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto di locazione, anche in assenza di una espressa previsione contrattuale, qualora ricorrano gravi motivi che non gli consentono l'ulteriore prosecuzione della locazione.

Questi gravi motivi devono essere esplicitati nella comunicazione di recesso da inviare al locatore nello stesso termine di sei mesi. Il locatore può opporsi rivolgendosi al giudice al fine di farne accertare l'insussistenza. Qualora il recesso venga esercitato in modo intempestivo o in assenza di validi motivi, il locatore ha diritto di chiedere il risarcimento del danno.

Il recesso legale, comunque, solleva non poche incertezze in ambito giurisprudenziale, quando si è cercato di precisare e definire la natura dei gravi motivi previsti dal legislatore. Le interpretazioni delle disposizioni di legge non sono tutte univoche, pervenendo a volte a conclusioni diverse per fattispecie analoghe; per tutte vale la pena di sottolineare - senza esprimere giudizi di merito, che non mi competono - come sia stato configurato grave motivo l'eccessiva onerosità nel proseguimento della locazione in relazione alla situazione economica complessiva del conduttore e all'eventuale necessità di quest'ultimo di modificare la propria struttura aziendale, mentre altrettanto non è stato riconosciuto a un conduttore che, per motivi di ordine economico, aveva necessità di concentrare altrove la propria attività d'impresa, oppure di trasformarla per mera convenienza. In ogni caso, la giurisprudenza pare portata ad interpretare in modo restrittivo la norma in esame, ritenendo sussistere i gravi motivi che legittimano il recesso solo nei casi in cui davvero essi siano non solo sopravvenuti alla stipula del contratto, ma anche assolutamente indipendenti dalla volontà del conduttore e al di fuori della sua "normale" prevedibilità.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
... purtroppo, se non è più in grado di pagare il canone, il motivo è grave anche senza il parere del giudice; a quel punto meglio transare una uscita conccordata. L'alternativa potrebbe essere una cessione del contratto da parte dell'inquilino, che ti porta un conduttore magari a te sgradito e che devi accettare per forza.
 

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